Scarica il PDF › STATUTO LEGA NAVALE ITALIANA
REGOLAMENTO ALLO STATUTO
Art. 1 Definizione dell’Associazione
1. Il carattere apolitico della Lega Navale Italiana va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma l’Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche, partitiche, o comunque ad esse affiliate.
2. Nello spirito di quanto sopra, è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi presso la Presidenza Nazionale o nelle strutture periferiche. Qualora si verifichi tale eventualità, nessuna attività politica può essere comunque svolta all’interno dell’Associazione, pena la decadenza dagli incarichi ricoperti.
3. L’assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità della Lega Navale Italiana costituisce il fondamento della sua costituzione in Ente morale, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all’autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, dovendo invece essere totalmente impiegato esclusivamente per fini statutari.
Art. 2 Finalità dell’Associazione
1. Le linee programmatiche dell’Ente associativo sono definite ed approvate annualmente dall’Assemblea Generale dei Soci, per poi essere sviluppate su direttive del Presidente Nazionale, dalle strutture periferiche a seconda dei mezzi disponibili e delle condizioni ambientali.
Importanza preminente dovrà essere data alla promozione nelle scuole e, in generale, fra i giovani, tenendo presente che l’impegno statutario non deve intendersi circoscritto all’esercizio della pratica sportiva e del diporto a carattere ricreativo, ma deve estendersi al campo culturale della tematica del mare e delle discipline nautiche e dell’ambiente, nel rispetto dei principi di volontarietà, di solidarietà e di promozione sociale.
2. Alla promozione delle finalità dell’Associazione sono ugualmente impegnati la Presidenza Nazionale, le strutture periferiche e i singoli Soci, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni. La Presidenza Nazionale ha la responsabilità del coordinamento generale e promuove e svolge le iniziative a carattere nazionale; le Sezioni e Delegazioni affiancano l’azione della Presidenza Nazionale in sede locale, operando in forma articolata e capillare nel proprio campo di azione e attuando le iniziative ad esse demandate dalla Presidenza Nazionale.
I Soci assecondano l’opera di promozione della propria struttura periferica offrendo l’apporto della propria preparazione culturale e marinaresca nonché mettendo a disposizione a titolo gratuito, anche saltuariamente, la propria imbarcazione.
3. Le direttrici più efficaci dell’azione della Lega Navale Italiana si riassumono nelle seguenti:
a) stimolare una vita sociale, in seno alle strutture periferiche, volta a incoraggiare iniziative di interesse culturale, tecnico e marinaro nel campo informativo o conoscitivo, con conferenze, proiezioni cinematografiche, dibattiti, tavole rotonde, corsi speciali; e nel campo del tempo libero, con mostre, concorsi, crociere e gite in mare, visite a unità navali militari e mercantili, a impianti marittimi, cantieri navali, ecc.;
b) promuovere la partecipazione sociale alla elaborazione e alla soluzione dei problemi marinari locali, privilegiando quelli relativi alla tutela dell’ambiente marino e dell’ecologia in generale e provocare l’interessamento dei Soci alla conoscenza e alla diffusione, nella pubblica opinione, dei problemi marittimi di carattere locale, nazionale e internazionale, anche attraverso la partecipazione a conferenze e seminari in Italia e all’estero;
c) tenere viva, aggiornata e interessante, l’editoria, al centro e alla periferia, sotto forma di riviste periodiche, di bollettini di informazione, di pubblicazioni o di materiale illustrativo di propaganda;
d) istituire i Centri Nautici, sul mare e in acque interne, capaci di offrire nei mesi estivi e, saltuariamente, anche nella stagione invernale, soggiorni per ragazzi, in turni successivi di varia durata, per avviare i partecipanti alla pratica marinaresca e all’esercizio di uno o più sport nautici e acquatici (vela, nuoto, canottaggio, surf ecc.);
e) corrispondere direttamente con le scuole di tutta Italia, mantenere contatti con i Capi di istituto, richiedendo la designazione di Delegati scolastici della L.N.I., al fine di intensificare l’interessamento verso i giovani, attraverso una intensa propaganda divulgativa degli scopi dell’Associazione;
f) promuovere e sostenere la pratica dell’attività sportiva e del diporto nautico, come centro d’attrazione per i giovani e come servizio per gli adulti, fornendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le infrastrutture, i mezzi e i servizi tecnici e marinareschi necessari; gestire, allo scopo, basi nautiche
g) ricercare, per il conseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, la massima collaborazione con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali Marittime straniere, nonché con i Circoli nautici nazionali e le associazioni sportive che non abbiano finalità di lucro;
h) istituire Centri Culturali allo scopo di realizzare iniziative atte a divulgare la cultura del mare soprattutto tra i giovani.
i) promuovere la tutela dell’ambiente, con particolare riferimento a quello marino e delle acque interne;
l) realizzare attività di promozione sociale a favore della comunità.
Art. 3 Dei Soci
1. I cittadini, nel richiedere l’iscrizione alla Lega Navale Italiana, devono impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della diffusione della cultura del mare. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali. Pertanto, il possesso della tessera e il pagamento della quota di associazione, più che conferire diritti a speciali agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento del Sodalizio e dei principi che persegue.
2. I Soci della Lega Navale Italiana, nei loro rapporti interpersonali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto.
Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la Dirigenza della propria struttura periferica alla quale, tra l’altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti. Nessun rapporto diretto, invece, è ammesso tra i Soci e gli altri Organi periferici e centrali (Delegato Regionale, Collegio dei Probiviri della Sezione o della Presidenza Nazionale o Presidente Nazionale). Ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e, pertanto, irricevibile. Per contro, i dirigenti delle strutture periferiche che ricevono gli atti di cui trattasi, con richiesta di inoltro, sono obbligati a trasmetterli entro un mese agli organi appellati con le proprie osservazioni, a meno che la vertenza non trovi, nel frattempo, soluzione a livello locale con l’accordo del Socio o dei Soci promotori dell’iniziativa; superato il termine temporale di cui sopra, senza che gli istanti abbiano ottenuto conferma dell’avvenuta trasmissione delle loro osservazioni, essi sono autorizzati ad attivare un contatto diretto con il Delegato Regionale. Il Socio che si iscrive alla Lega Navale Italiana accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all’Associazione o ad intentare azione legale contro la Lega Navale Italiana per le controversie direttamente nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi statutari a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l’avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione del Regolamento, passibile di radiazione. Pertanto l’eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza.
3. Le facilitazioni di ordine generale concesse da Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituti, alla Lega Navale Italiana sono estese a tutti i Soci, che ne sono i naturali beneficiari. I diritti di cui godono i Soci delle varie categorie sono riportati negli articoli seguenti.
Art. 4 Delle categorie dei Soci
1. Le categorie dei Soci, come indicato all’art. 4 dello Statuto, si distinguono in:
a) onorari: è una qualifica che il Consiglio Direttivo Nazionale conferisce, su proposta del Presidente Nazionale, a persone che ricoprono alte cariche pubbliche e che, iscritte o non iscritte alla Lega Navale Italiana, sono giudicate meritevoli di tale riconoscimento;
b) benemeriti: è una qualifica che si conferisce ai Soci che per alte benemerenze nel campo nazionale, per studi o attività svolti nel settore marittimo o per atti compiuti a favore dell’Associazione, donano ad essa lustro o meritano da essa riconoscenza. La tessera viene accordata gratuitamente a vita dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Eventuali proposte avanzate dai Consigli Direttivi di Sezione devono essere rivolte alla Presidenza Nazionale per il tramite del Delegato Regionale. I Soci benemeriti sono assimilati a tutti gli effetti ai Soci ordinari; essi sono esentati solo dal versamento della quota sociale nazionale di cui al successivo art 6, n. 1;
c) sostenitori: sono le persone, Istituti, Società e gli Enti nazionali di cui al successivo art. 5, n. 4 che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell’Associazione con una quota annuale almeno pari a venti volte la quota di associazione determinata per il Socio ordinario. Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.
Vi sono due categorie di Soci sostenitori: nazionali, se iscritti presso la Presidenza Nazionale; locali, se iscritti presso le strutture periferiche. La Presidenza Nazionale introita le quote o le aliquote spettantile, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, e rilascia le relative tessere;
d) ordinari: i Soci che si iscrivono alla Lega Navale Italiana e versano la quota nazionale stabilita anno per anno. Essi costituiscono il nucleo vitale dell’Associazione, su cui l’efficienza e lo sviluppo delle strutture periferiche trovano il loro fondamento.
In tale categoria, in linea con le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto, sono compresi anche :
– i Soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono agevolati economicamente versando il 50% delle quote associative ed, al massimo, il 50% delle quote supplementari di frequenza;
– i Soci di età inferiore ai 18 anni che godono di ancor più ampie facilitazioni economiche versando un terzo delle quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote supplementari di frequenza. Detti Soci possono prendere parte a tutte le manifestazioni sociali con le limitazioni di cui al successivo art. 24, n. 7 e art. 25 n. 5;
– i Soci diversamente abili che pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari sono agevolati economicamente versando la stessa quota prevista per i Soci di età inferiore a 18 anni. Per il primo anno di partecipazione a corsi ad essi dedicati la tessera viene rilasciata gratuitamente;
e) giovani: gli studenti che frequentano le scuole pubbliche o private ed i lavoratori fino all’età di 18 anni, che si associano volontariamente presso le strutture periferiche competenti per territorio, versando la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Sezioni e Delegazioni procedono all’iscrizione dei Soci giovani trattenendo l’intera quota e provvedendo al rilascio della tessera. Per il primo anno di partecipazione a specifici progetti di attività sociali mirate a far conoscere l’articolata realtà delle SS.PP. la tessera viene rilasciata gratuitamente. Le strutture periferiche debbono far partecipare il maggior numero di detti Soci a quelle manifestazioni sociali che, per il loro carattere, sono più adatte ad interessarli, estendendo gli inviti, tramite i Delegati scolastici o i Capi di istituto, a intere scolaresche o rappresentanze di esse.
I Dirigenti delle Sezioni o Delegazioni devono seguire tali giovani e svolgere opera opportuna atta a convogliarne il maggior numero possibile nelle file dei Soci ordinari .
2. I Soci iscritti presso le Sezioni o Delegazioni, in regola con il tesseramento, possono essere accolti da altra struttura periferica per un determinato periodo di tempo allo scopo di consentire loro di fruire di eventuali servizi d’istituto disponibili, nei limiti imposti dalla capacità ricettiva e fatta salva la priorità da riservare ai Soci della stessa. Essi sono tenuti a pagare soltanto la quota supplementare di cui al successivo art. 6, n. 4, in misura proporzionale al periodo di permanenza presso la struttura periferica, espressa in dodicesimi interi della quota supplementare annuale.
I Soci di cui al presente punto 2 possono prendere parte a tutte le manifestazioni sociali tranne che alle assemblee ordinarie e straordinarie della struttura periferica che li ospita e non possono rivestire cariche sociali.
Art. 5 Modalità di ammissione
1. Il cittadino, anche straniero, che intende iscriversi alla Lega Navale Italiana può presentare domanda, liberamente, presso una struttura periferica di sua scelta ma, per norma generale, è opportuno che si iscriva presso la struttura periferica del Comune di residenza, ove esista. Possono aderire alla Lega Navale Italiana i cittadini dell’Unione Europea. Nella domanda (Allegato A) il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione attestante di avere preso conoscenza dello Statuto della Lega Navale Italiana e del relativo Regolamento e di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del Sodalizio.
2. Le credenziali che si richiedono per l’accettazione di un nuovo socio sono di specchiata onorabilità della persona, che può essere garantita da due Soci ordinari o assimilati presentatori, già iscritti da almeno un anno, o dalla esibizione del certificato del casellario giudiziario o da autocertificazione del richiedente di inesistenza di condanne penali redatta ai sensi delle leggi vigenti. In ogni caso, il Socio che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal successivo art. 8, n. 9, è tenuto a darne comunicazione alla Struttura presso la quale è associato.
3. Le Sezioni e Delegazioni devono bandire ogni forma di preclusione all’accettazione di nuovi Soci, ad eccezione della non specchiata onorabilità, anche se consigliata da ragioni di ricettività, in quanto contraria allo spirito stesso dell’Associazione, che rifugge da qualsiasi discriminazione e riconosce a tutti i cittadini, in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di associarsi liberamente. In ogni caso l’accettazione delle domande di cui al precedente paragrafo 1. è competenza esclusiva dell’Organo direttivo della struttura periferica (Consiglio Direttivo di Sezione, o Commissario Straordinario, o Presidente di Delegazione), i quali possono negare detta accettazione a persona non in possesso dei requisiti, precisandone la motivazione con atto formale. Nel procedere all’esame delle richieste di associazione, gli organi competenti devono considerare che la non accettazione di un nuovo Socio di un Ente morale, in difetto di una giusta causa, potrebbe ledere un interesse legittimo del cittadino, protetto dalla Costituzione.
4. Le persone giuridiche pubbliche e private, gli Enti Nazionali quali Circoli nautici, associazioni sportive, Istituti ecc. possono richiedere di associarsi alla Lega Navale Italiana in qualità di Soci sostenitori ai sensi dell’art. 4 lettera c) dello Statuto; essi sono rappresentati dal legale rappresentante pro-tempore. Gli Organismi di cui sopra, ai fini del perseguimento delle finalità statutarie, devono collaborare con la Presidenza Nazionale e con le strutture periferiche della Lega Navale Italiana allo scopo di coordinare lo svolgimento di un proficuo programma comune di promozione marinara. Le domande di associazione devono essere presentate alla Presidenza Nazionale per le valutazioni e decisioni di competenza.
Art. 6 Delle quote sociali
1. Le quote di associazione alle categorie di Soci ordinari e giovani sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale stabilisce altresì le aliquote dovute alla Presidenza Nazionale.
2. Le strutture periferiche debbono inviare alla Presidenza Nazionale le predette aliquote. E’ fatto assoluto divieto alle Sezioni e Delegazioni di utilizzare i fondi che devono essere trasmessi alla Presidenza Nazionale o di trattenerli a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi altra causa.
3. Nei primi due anni di gestione di una struttura periferica di nuova costituzione, le aliquote dovute alla Presidenza Nazionale sono fissate in misura ridotta dal Consiglio Direttivo Nazionale, rispetto a quelle stabilite per le altre Sezioni e Delegazioni.
4. Gli Organi direttivi delle strutture periferiche che dispongono di una sede sociale, con o senza sede nautica, possono stabilire a carico dei propri Soci, in base ai servizi resi, una quota annuale di frequenza supplementare a quella nazionale, per coprire le spese di gestione, esercizio e manutenzione delle sedi.
Allo scopo di favorire al massimo le aggregazioni familiari, praticano tangibili sconti, su dette quote, al coniuge del Socio, ai famigliari ed ai conviventi. Possono stabilire, altresì, a carico dei nuovi Soci di età superiore ai 25 anni, in relazione ai servizi richiesti, una quota straordinaria “una tantum” da versare secondo modalità stabilite dai Consigli Direttivi di Sezione, da destinare tassativamente in attività volte al perseguimento degli scopi istituzionali, qualora nel quinquennio precedente siano stati effettuati lavori per i quali gli iscritti hanno versato quote straordinarie mirate al ripristino o al funzionamento delle strutture della Sezione / Delegazione.
La delibera che stabilisce le suddette quote deve essere portata annualmente a conoscenza della Presidenza Nazionale, per la ratifica, accompagnata da una relazione sulle motivazioni economiche e finanziarie che ne giustificano la misura. Le quote in parola sono a totale beneficio della struttura periferica e di esse nulla è dovuto alla Presidenza Nazionale.
Art. 7 Tesseramento – Anzianità
1. La tessera di Socio della Lega Navale Italiana è nazionale ed è fornita nominativamente, per i singoli Soci, dalla struttura periferica di appartenenza o dalla Presidenza Nazionale. Essa non può essere rilasciata ad una stessa persona a nome di più di una struttura periferica, dovendosi applicare, nei casi di frequenza di altra Sezione o Delegazione, il disposto del precedente art. 4, n. 2. In caso di smarrimento, il duplicato della tessera è rilasciato gratuitamente a richiesta.
2. È dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell’anno.
I Dirigenti devono curare che le operazioni per il rinnovo del tesseramento siano portate a compimento entro il più breve tempo possibile, al fine di assicurare con tempestività la programmazione della propria attività sociale. Essi sono personalmente responsabili dell’invio alla Presidenza Nazionale degli elenchi dei rinnovi e dei nuovi Soci, nonché delle relative aliquote ad essa dovute, vigilando che dette trasmissioni avvengano alla fine di ciascun mese per le operazioni di tesseramento compiute nel mese stesso. Contravvenire a tale norma costituisce violazione dei doveri propri del Presidente di Sezione. Per la trasmissione degli elenchi e delle quote alla Presidenza Nazionale, le strutture periferiche devono attenersi alle istruzioni riportate annualmente nella Circolare sul tesseramento. L’invio alla Presidenza Nazionale degli elenchi dei Soci e delle quote deve comunque concludersi entro l’anno stesso.
Ogni struttura periferica deve avere lo schedario o registro o, preferibilmente, il supporto informatico dei propri Soci, distintamente per ciascuna categoria. Tale registro è accessibile ai Soci limitatamente ad informazioni riguardanti le generalità ed i recapiti postali degli altri associati esclusivamente per motivi relativi alla vita e all’attività sociale.
I Soci non in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote supplementari, purchè non decaduti per morosità ai sensi del successivo articolo 9, n.1, lett. b), conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee della Sezione e alle manifestazioni sociali, però non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche sociali se prima non hanno provveduto al rinnovo delle quote sociali per l’anno in corso.
3. Il Socio ordinario di età superiore a 25 anni, che rinnova il tesseramento dopo il 31 di marzo ed entro il 30 giugno, è tenuto al pagamento di un’indennità di mora del 10% dell’importo, della quota nazionale.
Il Socio ordinario di età superiore a 25 anni, che rinnova il tesseramento dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre, è tenuto al pagamento di un’indennità di mora del 20% dell’importo della quota nazionale. Il termine per il pagamento delle quote supplementari per servizi nonché l’entità delle stesse e le penalità per il ritardato pagamento, sono determinati dal Regolamento interno della Struttura Periferica. La metà dell’indennità di mora sulla quota nazionale è devoluta alla Presidenza Nazionale, cui dovrà essere trasmessa con gli elenchi dei rinnovi, in aggiunta alla quota annuale. L’indennità di mora su tutte le quote supplementari è a totale beneficio della struttura periferica.
Gli elenchi per i rinnovi, trasmessi alla Presidenza Nazionale dopo il 30 aprile, devono riportare per tutti i Soci ordinari, di età superiore a 25 anni, in essi trascritti, l’applicazione dell’indennità di mora. Il mancato versamento di detta indennità come sopra prescritto sospende il rinnovo del tesseramento fino al saldo dell’importo dovuto.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale può stabilire una tassa di iscrizione, o tassa di ingresso, di importo non superiore alla quota nazionale. Detta tassa non è dovuta dai nuovi Soci ordinari di età inferiore ai 18 anni o provenienti, senza interruzione nel tesseramento, da altre categorie di Soci o da altre strutture periferiche o dai soci delle Delegazioni iscritti nel primo biennio di gestione. La tassa di iscrizione è devoluta alla Presidenza Nazionale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Il possesso della tessera dà diritto al Socio di essere accolto presso qualunque Sezione e Delegazione, nei termini di cui al precedente art. 4, n. 2. Tale forma di solidarietà e di collaborazione risulta particolarmente utile e meritoria se consente ai Soci delle Sezioni e delle Delegazioni non rivierasche, di usufruire – attraverso accordi diretti – delle infrastrutture delle Sezioni e Delegazioni che dispongono di una sede nautica. È altresì doveroso atto di solidarietà associativa accogliere, come graditi ospiti, i Soci di altre strutture periferiche in visita occasionale o di passaggio nella sede.
6. Sono istituiti distintivi per i Soci riportati nell’allegato C); essi sono facoltativi e vengono forniti a pagamento dalla Presidenza Nazionale. L’uso del distintivo è raccomandato durante le manifestazioni sociali, culturali o sportive, specialmente se interassociative, o in caso di partecipazione ufficiale a cerimonie civili o militari. È abusivo l’uso del distintivo della Lega Navale Italiana da parte di chi non è in possesso della tessera sociale valida per l’anno in corso.
7. L’anzianità di Socio decorre dall’anno della prima iscrizione alla Lega Navale Italiana in qualsiasi categoria, purché non vi siano soluzioni di continuità, neppure per un solo anno, nel pagamento della quota sociale.
Nel caso vi siano interruzioni nel rinnovo annuale della tessera sociale, la Presidenza Nazionale può consentire il ripristino dell’anzianità perduta ai Soci che ne facciano richiesta tramite la struttura periferica di appartenenza e su parere favorevole della stessa. Il diritto del Socio di richiedere il ripristino dell’anzianità si prescrive in cinque anni, decorrenti dall’ultimo anno di iscrizione alla L.N.I. Il Socio ammesso al ripristino dell’anzianità acquisisce tutti i diritti, nessuno escluso, dei Soci aventi anzianità pari a quella riscattata e deve pagare le quote dovute per gli anni di intervallo, comprendenti sia la quota sociale che le quote supplementari e le eventuali quote straordinarie istituite per coprire le spese di gestione. Nei casi di trasferimento di un Socio da una struttura periferica ad un’altra o nei casi di cui al precedente comma, l’anzianità decorre dall’anno di prima iscrizione alla Lega Navale Italiana, in qualsiasi categoria. Invece, per determinare la graduatoria nella fruizione dei servizi sociali, l’anzianità è valutata dal regolamento interno della struttura periferica. L’anzianità non conferisce alcuno speciale diritto verso il Sodalizio salvo che, se accompagnata da palesi forme di attività a favore dell’Associazione, non sia titolo suppletivo per il conferimento della tessera di Socio benemerito, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale Per i Soci che hanno compiuto 25 o 50 anni di ininterrotta associazione alla Lega Navale Italiana è previsto il rilascio, da parte della Presidenza Nazionale, di uno speciale distintivo e di un “Attestato di benemerenza”. Un analogo attestato di benemerenza, su proposta del Titolare della Struttura Periferica, viene rilasciato ai Soci che si sono particolarmente distinti in attività sportive, ambientali e sociali svolte sotto l’egida della Lega Navale Italiana.
Art. 8 Procedure disciplinari – Competenza ed effetti dell’azione disciplinare
1. Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:
a. Diffamare la Lega Navale Italiana o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
b. Propugnare organizzazioni indipendenti che tendano ad assorbire strutture periferiche della Lega Navale Italiana;
c. Creare nell’ambito della Lega Navale Italiana nuclei di attività che tendano a menomarne l’esistenza;
d. Svolgere azioni intese a spezzare l’unità dei Soci, creando in seno alla Struttura Periferica situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi;
e. Ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all’Associazione o intentare azione legale contro la Lega Navale Italiana, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari, di cui al precedente art. 3, n. 2, ultimo comma;
f. Servirsi dell’organizzazione della Lega Navale Italiana per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell’Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all’attività istituzionale;
g. Avere un contegno scorretto in seno all’Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici enunciati nel precedente art. 3 ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari.
3. Il Titolare della Struttura Periferica che venga a conoscenza di un’azione o di un comportamento censurabile di un Socio non rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, e non ritenga di poter risolvere il caso nel rispetto dei tradizionali principi morali del Sodalizio, può adottare direttamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, previa audizione personale formalmente verbalizzata del Socio interessato, uno dei seguenti provvedimenti :
Competente a promuovere l’azione disciplinare è il Titolare della Struttura Periferica presso la quale il Socio passibile di provvedimento amministrativo o disciplinare, è iscritto.
Tutti gli atti di contestazione di addebiti, dell’avvio del relativo procedimento amministrativo o disciplinare e del provvedimento conclusivo devono essere portati a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- il richiamo scritto, con il quale il Socio viene invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Struttura Periferica;
- la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per un periodo non superiore a 15 giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo.
Avverso ai provvedimenti di cui al presente comma non è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri di Sezione.
4. Il Titolare della Struttura Periferica che venga a conoscenza di un’azione o di un comportamento di un Socio rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, dispone, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, una inchiesta preliminare, incaricando un Socio che non sia Membro del Consiglio Direttivo dell’audizione del Socio e/o delle parti ed eventuali testimoni per l’accertamento dei fatti. Di tale provvedimento dà conoscenza al Socio oggetto dell’inchiesta, informandolo dei fatti che gli vengono addebitati e per i quali viene sottoposto al procedimento disciplinare. L’inchiesta preliminare dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti.
5. Il Dirigente della Struttura Periferica, qualora sulla base dell’inchiesta preliminare non ritenga il caso risolvibile nel rispetto dei tradizionali principi morali del sodalizio o nell’ambito dei poteri spettantigli in base al precedente punto 3, trasmette tempestivamente gli atti dell’inchiesta preliminare al Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione o al Delegato Regionale, secondo i casi, per il giudizio di competenza, dandone comunicazione al Socio oggetto dell’inchiesta richiamando i fatti che gli vengono addebitati come risultanti dall’inchiesta preliminare.
6. Il Collegio dei Probiviri, per le Sezioni, e il Delegato regionale, per le Sezioni a regime commissariale e le Delegazioni, adottano, nel termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti, i seguenti provvedimenti :
a. Archiviazione;
b. Deplorazione;
c. Sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a sei mesi;
d. Radiazione.
7. I provvedimenti degli Organi disciplinari di prima istanza sono comunicati al Presidente della Sezione o Delegazione o al Commissario Straordinario per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne venga data integrale comunicazione all’interessato. Ove il Socio non presenti appello al Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale avverso il provvedimento entro il termine di cui al successivo art. 29 n. 4, la sanzione diventa definitiva.
Entro lo stesso termine possono interporre appello al Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale, avverso il provvedimento, il Presidente della Sezione o Delegazione o il Commissario Straordinario, con richiesta di provvedimento disciplinare più grave compreso il provvedimento della radiazione, notificandone copia al Socio che entro il termine perentorio di 30 giorni può presentare proprie deduzioni in merito. L’esecutività dei provvedimenti disciplinari è disposta con provvedimento del Presidente di Sezione non appena decorsi infruttuosamente i termini previsti dal successivo art. 29.4. In pendenza di ricorso, l’esecutività dei provvedimenti disciplinari è comunque sospesa.
8. Al provvedimento disciplinare della sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio per un periodo pari o superiore a 3 mesi, consegue anche la decadenza del Socio da qualsiasi carica sociale ricoperta e l’esclusione di poterla ricoprire in futuro. Il Presidente Nazionale può adottare il provvedimento della riabilitazione, trascorsi 2 anni dall’esecuzione del suddetto provvedimento qualora il Socio, nel biennio, si sia impegnato costantemente nelle attività volte al conseguimento dei fini statutari. La domanda di riabilitazione deve essere inoltrata al Presidente Nazionale tramite il Titolare della Struttura Periferica che dovrà istruire la relativa pratica, esprimendo il proprio motivato parere.
9. È sospeso in via cautelare dai diritti di Socio, con decisione del Collegio dei Probiviri, per le Sezioni, e del Delegato Regionale, per le Sezioni a regime commissariale e per le Delegazioni, fino all’esito definitivo del relativo procedimento, il Socio che sia stato condannato in primo grado per delitto non colposo o sia sottoposto a misure di prevenzione previste dalla legge penale. La sospensione cessa dal momento in cui il Socio documenti la sua assoluzione, con sentenza passata in giudicato, ovvero l’estinzione del reato. Ove sia intervenuta condanna definitiva, il caso è rimesso agli stessi Organi disciplinari di cui sopra che decidono sulla compatibile prosecuzione del rapporto associativo, valutando l’entità della condanna e la sua incidenza sui valori che caratterizzano l’appartenenza alla Lega Navale Italiana.
10. Il Presidente Nazionale promuove l’azione disciplinare stabilendone la procedura:
a. quando venga a conoscenza di un fatto passibile di provvedimento disciplinare compiuto da un Socio e non rilevato e perseguito dal Titolare della Struttura Periferica presso la quale detto Socio è iscritto;
b. quando l’infrazione è compiuta da un Socio iscritto presso la Presidenza Nazionale;
c. quando l’infrazione è da attribuirsi al Titolare di una Struttura Periferica o a un membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione o a un membro del Collegio dei Probiviri di Sezione o al Socio che ricopra una carica nazionale.
11. I procedimenti disciplinari a carico di Soci costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli Organi competenti. Il provvedimento amministrativo della sospensione dalla frequenza della sede e i provvedimenti disciplinari della sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio e della radiazione, questi due ultimi qualora divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, nell’Albo degli avvisi della Struttura Periferica del Socio. Il provvedimento disciplinare della radiazione è pubblicato altresì, senza motivazione, nel periodico “Lega Navale”.
12. Le procedure e le modalità relative ai procedimenti disciplinari ed al contenzioso amministrativo, contenute nel Capitolo 5 delle “Istruzioni per i Dirigenti delle Strutture Periferiche”, costituiscono una utile guida per i Dirigenti delle Strutture periferiche e non rappresentano, quindi, norme di diritto sostanziale invocabili dai Soci a tutela dei loro diritti ed interessi.
Art. 9 Cessazione dalla qualità di Socio
Le cause per la cessazione dalla qualità di Socio sono le seguenti:
a. Dimissioni: Le dimissioni da Socio della Lega Navale Italiana devono essere presentate alla struttura periferica di appartenenza, fornendo le motivazioni relative, affinché gli Organi dirigenti possano trarne spunto per eventuali provvedimenti;
b. Morosità: La perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente il 30 settembre qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al rinnovo del proprio tesseramento;
c. Radiazione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare la radiazione deve essere disposta dal collegio dei Probiviri della Sezione nei confronti del Socio che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste dal primo comma dell’art. 19 del Codice Penale.
2. Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per dimissioni o per morosità non possono riscriversi come nuovi Soci nell’anno in cui sono cessati e, pertanto, perdono la propria anzianità di iscrizione all’Associazione. Essi possono iscriversi come nuovi Soci a partire dall’anno successivo, salva la possibilità di ottenere il ripristino dell’anzianità con le modalità di cui all’art. 7, n. 7, secondo comma.
Art. 10 Assemblea Generale dei Soci – Convocazione
1. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale, il quale stabilisce località, data e ora di convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre tre giorni dalla medesima.
2. L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutte le Sezioni e Delegazioni non meno di due mesi prima della data stabilita; esso deve contenere l’ordine del giorno provvisorio e l’invito alle strutture periferiche di trasmettere, nel termine di trenta giorni, un sommario degli argomenti che intendono far trattare dai propri rappresentanti. Gli argomenti debbono riferirsi a problemi di carattere nazionale, riguardanti lo sviluppo ed il progresso di tutte le attività che si svolgono sul mare, la navigazione, la tutela dell’ambiente marino, il diporto e gli sport nautici, nonché a questioni di carattere generale riguardanti l’Ente associativo, con esclusione di istanze locali o relazioni riferentisi alle Sezioni o Delegazioni.
3. Nel caso in cui nell’ordine del giorno provvisorio sia inclusa l’approvazione di una proposta di modifica dello Statuto, lo schema di detto provvedimento, con la relativa illustrazione, deve essere trasmesso alle strutture periferiche unitamente all’avviso di convocazione.
4. Il Presidente Nazionale, un mese prima della data di convocazione, invia alle Sezioni e Delegazioni ed ai Delegati Regionali il programma dell’Assemblea Generale e delle manifestazioni collaterali, con annessi l’ordine del giorno definitivo, la relazione del Presidente Nazionale sull’andamento morale ed economico dell’Associazione e i dati riassuntivi del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Presidenza Nazionale.
5. Il Presidente Nazionale, inoltre, trasmette a tutte le Strutture Periferiche L.N.I. per la relativa delibera, il bilancio preventivo e quello consuntivo, unitamente alle relative relazioni, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
6. È consentito il voto in via elettronica da esercitare attraverso l’area riservata del portale istituzionale, accessibile tramite password assegnata alla Dirigenza della Struttura Periferica.
Art. 11 Partecipazione all’Assemblea Generale dei Soci Diritto di voto
1. All’Assemblea generale dei Soci ha diritto di voto soltanto un rappresentante per ciascuna Sezione non a regime commissariale e per ciascuna Delegazione.
I Presidenti delle Sezioni e delle Delegazioni sono di diritto i rappresentanti della propria Struttura Periferica. In caso di impedimento, il Presidente della Sezione può delegare un componente del Consiglio Direttivo o il rappresentante di un’altra struttura periferica; il Presidente della Delegazione, il rappresentante di un’altra struttura periferica. Ogni rappresentante delle Sezioni dispone di un voto più un altro voto per ogni 100 Soci maggiorenni iscritti; o frazione superiore a 50 oltre i primi 100. Ogni rappresentante di Delegazione dispone di un voto. Ai fini del diritto di voto di cui sopra il numero dei Soci è quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente. Le Sezioni e le Delegazioni che inviano il proprio rappresentante all’Assemblea generale dei Soci debbono darne comunicazione alla Presidenza Nazionale entro il mese che precede la data di convocazione, indicandone il nominativo ed il numero dei Soci iscritti.
2. I rappresentanti delle strutture periferiche presenti all’Assemblea devono, prima dell’inizio dei lavori, presentare all’ufficio di segreteria dell’Assemblea stessa le proprie credenziali e una dichiarazione dalla quale risulti il numero dei Soci che essi rappresentano.
3. Al Presidente Nazionale, al Vicepresidente Nazionale, al Direttore Generale, ai Consiglieri Nazionali, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale, ai Delegati Regionali nonché ai rappresentanti delle Sezioni e Delegazioni spetta, qualora risiedano in località diversa da quella ove si svolge l’Assemblea Generale, il rimborso delle spese sostenute e documentate per il vitto e l’alloggio entro i limiti previsti dalle vigenti norme in materia. Per le spese di viaggio, salvo l’autorizzazione a fruire di mezzi particolare stabiliti di volta in volta dalla Presidenza Nazionale, spetta un rimborso pari al costo del viaggio in 2^ classe ferroviaria maggiorato, se documentato, degli eventuali supplementi. Lo stesso trattamento compete ai Commissari straordinari a cui, tuttavia, non spetta il diritto di voto.
4. All’Assemblea Generale dei Soci possono intervenire, a proprie spese, tutti i Soci della Lega Navale Italiana in regola con il tesseramento dell’anno in corso. Ad essi è concesso di prendere la parola, senza diritto di voto, per trattare un argomento di carattere generale, attenendosi alle procedure stabilite per lo svolgimento dei lavori.
5. L’organizzazione generale dell’Assemblea è demandata alla Sezione della sede ove si svolgono i lavori, la quale, oltre a fornire la propria collaborazione per la sistemazione logistica dei rappresentanti, provvede all’apprestamento della sala della riunione e alla programmazione, di concerto con la Presidenza Nazionale, delle manifestazioni e cerimonie collaterali, intese a richiamare la più vasta partecipazione di Soci.
6. La Presidenza Nazionale cura la costituzione di un ufficio di segreteria dell’Assemblea con elementi dei propri uffici o con collaboratori volontari della Presidenza stessa o della Sezione locale.
Detto ufficio deve provvedere a:
a) fornire chiarimenti ed istruzioni ai convenuti sia sulle manifestazioni o cerimonie, sia sui lavori dell’Assemblea;
b) redigere l’elenco dei rappresentanti con diritto di voto e verificare, con i dati forniti dalla Presidenza Nazionale, il numero degli iscritti dichiarati da ciascuna Sezione e conseguentemente il numero di voti spettante a ciascun rappresentante. Eventuali discordanze devono essere comprovate dai rappresentanti con l’elenco dei Soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, da consegnarsi alla segreteria dell’Assemblea unitamente al documento attestante l’effettuato versamento alla Presidenza Nazionale dell’aliquota dovuta;
c) raccogliere in apposite schede le richieste di interventi presentate dai rappresentanti o dai singoli Soci che intendono prendere la parola, verificandone il diritto e annotando succintamente l’argomento. Dette schede devono essere consegnate al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio dei lavori, restando esclusa ogni tardiva richiesta di intervento;
d) prendere appunti durante i lavori dell’Assemblea per la compilazione del verbale di seduta.
7. I verbali dell’Assemblea Generale dei Soci sono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta presso la Presidenza Nazionale.
2. L’Assemblea Generale dei Soci delibera con potere sovrano:
a. Sulle linee programmatiche generali dell’Associazione;
b. Sulle proposte del Consiglio Direttivo Nazionale concernenti le direttive d’azione da svolgere nel triennio successivo per il conseguimento degli scopi del Sodalizio;
c. Sulle proposte di eventuali modifiche, aggiunte o varianti, allo Statuto sociale, da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti;
d. Sul bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Presidenza Nazionale;
e. Sulla relazione del Presidente Nazionale sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
f. Sugli argomenti di interesse generale iscritti all’ordine del giorno.
Art. 12 Assemblea Generale dei Soci – Svolgimento dei lavori
1. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci sono prese a maggioranza dei voti e sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Sezioni e delle Delegazioni aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suddetti rappresentanti.
3.
4. Il Presidente eletto nomina il segretario e dà lettura degli argomenti all’ordine del giorno e invita l’Assemblea a discuterli. Concede la parola al Presidente Nazionale perché, coadiuvato dal Direttore Generale, illustri la propria relazione sull’andamento morale ed economico dell’Associazione e gli altri argomenti all’ordine del giorno. Al termine della discussione di ciascun argomento, mette ai voti l’approvazione delle relative delibere. Successivamente invita i rappresentanti delle Sezioni e Delegazioni e i Soci che si sono messi in nota a svolgere il proprio intervento di interesse generale.
Toglie la parola per mantenere ordine e chiarezza nel dibattito o quando lo ritenga necessario per rientrare nel tema degli argomenti all’ordine del giorno; stabilisce i quesiti e le mozioni per i quali si deve far luogo a votazione; riassume le questioni che vengono trattate traendone le conclusioni; dà risposta alle interrogazioni; dà corso alle votazioni e ne proclama il risultato; firma il verbale della seduta unitamente al Segretario.
All’inizio della seduta il Presidente della Sezione locale assume la presidenza provvisoria dell’Assemblea, verifica il numero dei rappresentanti con diritto di voto e il numero dei voti validi per le deliberazioni. Accertata la validità dell’Assemblea, in prima o in seconda convocazione, il Presidente Nazionale invita i rappresentanti con diritto di voto ad eleggere, tra loro, il Presidente che dovrà regolare lo svolgimento dei lavori.
5. Le votazioni sono fatte per appello nominale dei rappresentanti con diritto di voto.
Il Presidente dell’Assemblea può, tuttavia, proporre la votazione per alzata di mano, con prova e controprova, e, qualora non vi sia una larga maggioranza tale da garantire un risultato certo per la sua validità, procede alla votazione per appello nominale.
6. La Presidenza Nazionale invia ai Delegati regionali e a tutte le strutture periferiche una copia del verbale, per conoscenza.
Art. 13 Assemblea Straordinaria dei Soci
1. Le modalità per la convocazione, la partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea straordinaria dei Soci, in entrambi i casi previsti dall’art. 9 c. 3 dello Statuto, sono analoghe a quelle dettate per l’Assemblea Generale ordinaria nei precedenti articoli 10, 11 e 12.
2. La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria da parte di almeno un decimo dei Soci benemeriti, sostenitori e ordinari maggiorenni, deve essere indirizzata alla Presidenza Nazionale, direttamente dai Soci promotori o dalla struttura periferica che ha coordinato l’iniziativa.
La richiesta deve essere corredata da:
a. L’elenco dei Soci richiedenti, con le loro firme, l’indicazione della struttura di appartenenza e il numero della tessera sociale. Le firme apposte sugli elenchi devono essere autenticate, in calce a ciascun elenco, da tre Soci proponenti, sotto la loro piena responsabilità, o dal Presidente della struttura periferica coordinatrice;
b. L’enunciazione dell’argomento da trattare, con una relazione illustrativa delle motivazioni.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la legittimità della richiesta, in rapporto al dato ufficiale dei Soci iscritti alla Lega Navale Italiana nell’anno precedente, e la regolarità della posizione associativa dei Soci richiedenti, esaminata la naturadell’argomento proposto e la validità delle sue motivazioni, approva o respinge la istanza, dando mandato alla Presidenza Nazionale di informare gli interessati. Il Presidente Nazionale, entro un mese dalla ricezione della richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria, riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale al quale sottopone l’istanza stessa, fornendo le proprie osservazioni in proposito.
4. Nel caso di approvazione, il Presidente Nazionale stabilisce l’ordine del giorno, la località, il giorno e l’ora di convocazione dell’Assemblea straordinaria, da svolgersi entro tre mesi dalla data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 14 Consultazione per “referendum”
1. Le modalità per la richiesta di “referendum” da parte di almeno un decimo dei Soci ordinari ed assimilati maggiorenni, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, per l’esame della richiesta stessa e per la sua approvazione sono analoghe a quelle dettate ai commi 2 e 3 del precedente articolo 13 per la convocazione dell’Assemblea straordinaria.
2. In caso di approvazione, il Presidente Nazionale indice “il referendum”, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, assicurando la massima pubblicità alla consultazione.
A tale scopo, la Presidenza Nazionale invia a tutti i Soci, direttamente o tramite le strutture periferiche di appartenenza, una lettera circolare, con allegata scheda di votazione, nella quale comunica l’argomento del “referendum”, facendo seguire le motivazioni addotte dai Soci proponenti e le proprie deduzioni e osservazioni in proposito, atte a consentire ai votanti piena conoscenza della questione e obiettività di giudizio.
3. Il voto è segreto e deve essere espresso esclusivamente con un si” o un “no”, nella forma richiesta nella scheda.
4. I seggi elettorali sono costituiti presso le Sezioni e Delegazioni, con personale delle stesse strutture periferiche. La Commissione del seggio, composta dal Presidente della struttura periferica, o Commissario straordinario, e da due Soci, provvede alla raccolta delle schede dei propri iscritti, allo scrutinio dei voti e alla comunicazione alla Presidenza Nazionale del risultato della votazione. A tale scopo dovrà essere compilato un verbale, attestante altresì i controlli esercitati sull’identità dei votanti e sulla regolarità della loro posizione associativa, condizione essenziale per l’esercizio del diritto di voto. La Presidenza Nazionale stabilisce, di volta in volta, la durata delle operazioni di voto e le modalità per consentire ai Soci residenti in località diverse dalla propria struttura periferica o ai Soci iscritti presso la Presidenza Nazionale, di esercitare il diritto di voto per corrispondenza.
5. La Presidenza Nazionale porta a conoscenza dei Soci il risultato della consultazione per “referendum” tramite le strutture periferiche e, eventualmente, il proprio organo ufficiale di informazione.
6. Analoga procedura viene seguita nel caso di referendum indetto per delibera dell’Assemblea Generale dei Soci o del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 15 Consiglio Direttivo Nazionale
1. L’Assemblea Generale dei Soci che si svolge nell’anno in cui il Consiglio Direttivo Nazionale decade dalle sue funzioni per compiuto mandato triennale, procede all’elezione di tre rappresentanti delle Sezioni che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A tal fine entro il 31 marzo dello stesso anno i Delegati Regionali raccoglieranno le candidature in occasione di una apposita riunione dei Presidenti delle SS.PP. delle aree di rispettiva competenza.
Possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo Nazionale i Presidenti ed i Consiglieri dei Consigli Direttivi di Sezione. I nominativi dei candidati saranno comunicati alla Presidenza Nazionale che provvederà ad allegarne l’elenco all’Ordine del Giorno definitivo dell’Assemblea Generale dei Soci, da trasmettere nei termini indicati all’art.10 para 4.
Nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci si procederà all’elezione dei rappresentanti delle Sezioni tramite votazione di tutti i delegati presenti che potranno attribuire i voti a disposizione di ciascuno, calcolati con le modalità previste dall’art. 11 n. 1, per uno dei candidati iscritti nell’elenco o indicare il nominativo di un altro Socio prescelto. I tre Soci che raccoglieranno il maggior numero di voti entreranno a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Qualora due o più Soci eletti appartengano alla medesima Regione, solo il primo potrà assumere la carica di Consigliere Nazionale mentre gli altri membri risulteranno essere i Soci di altra Regione che seguiranno nella graduatoria per aver ricevuto il maggior numero di voti. Qualora due o più Soci eletti appartengano alla stessa area geografica (settentrionale, centrale , meridionale come indicate all’art. 13 n. 4 dello Statuto), solo il primo potrà assumere la carica di Consigliere Nazionale, mentre gli altri membri risulteranno essere i Soci di altra area geografica che seguiranno nella graduatoria per aver ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più Soci, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione di Lega Navale. A parità di anzianità si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati della votazione.
2. Entro il 15 dicembre dell’anno in cui il Consiglio Direttivo Nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale, il Presidente Nazionale, su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, individua tre Sezioni che dovranno eleggere il proprio rappresentante i seno al Consiglio direttivo nazionale nel triennio successivo, ai sensi dell’art.. 13 dello Statuto. Le Sezioni sono scelte fra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali. Le Sezioni a regime commissariale non possono essere designate a farsi rappresentare nel Consiglio Direttivo Nazionale, fino a quando non tornano a regime ordinario. Ai fini di una equa rappresentanza regionale i membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e quelli eletti dalle Sezioni designate dal Presidente Nazionale devono garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Nazionale di due rappresentati per l’Italia settentrionale, due rappresentanti per l’Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti dell’Italia meridionale, compresa la Sicilia. Dovrà essere evitato che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio e dovrà attuarsi, per quanto possibile, una opportuna rotazione fra le varie regioni.
3. Le Sezioni designate, avutane comunicazione dalla Presidenza Nazionale, riuniscono i rispettivi Consigli Direttivi di Sezione per l’elezione del proprio rappresentante fra i componenti del Consiglio stesso. Il rappresentante eletto sia dall’Assemblea Generale dei Soci che da una Sezione decade automaticamente da membro del Consiglio Direttivo Nazionale appena decade, per qualsiasi causa, da membro del rispettivo Consiglio Direttivo di Sezione. Nel primo caso, subentra nella carica di Consigliere Nazionale il Socio appartenente alla stessa regione o area geografica che nelle elezioni dell’Assemblea Generale dei Soci risulta primo dei non eletti. Negli altri casi la Sezione deve procedere all’elezione alla carica di Consigliere Nazionale di altro membro del Consiglio Direttivo di Sezione, o a confermare lo stesso, nel caso sia decaduto per compimento del mandato triennale e sia stato rieletto nel nuovo Consiglio Direttivo di Sezione. Qualora la Sezione passi a regime commissariale o a Delegazione, il Presidente Nazionale provvede alla designazione di altra Sezione, secondo le norme del precedente paragrafo 2. I rappresentanti che eccezionalmente non possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, per legittimo impedimento, devono far nominare dal Consiglio Direttivo di Sezione altro membro che lo sostituisca per l’occasione.
4. La nomina a membro del Consiglio Direttivo Nazionale attribuisce al Socio una funzione di eminente prestigio in seno al Sodalizio e, pertanto, è dovere primario dei Consiglieri Nazionali di partecipare con assiduità alle sedute del Consiglio. La Presidenza Nazionale, in caso di ripetute assenze ingiustificate di un Consigliere Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, ne dispone la decadenza dall’incarico e procede alla designazione di altra Sezione per la nomina del sostituto.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente Nazionale.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale oltre ai compiti previsti dall’art. 14 dello Statuto ha le seguenti attribuzioni:
a. esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Presidenza Nazionale da sottoporre alla delibera dell’Assemblea Generale dei Soci;
b. determina, su proposta del Presidente Nazionale, i premi ed rimborsi da erogare ai Soci che effettuano studi, saggi, rilevamenti statistici, ecc., di cui al successivo art. 21, n. 2. patrimoniale della Presidenza Nazionale.
7. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, per consulenza, Soci o professionisti esterni particolarmente esperti su alcuni argomenti all’ordine del giorno, nonché i Delegati Regionali quando all’ordine del giorno figurano argomenti riguardanti il territorio di rispettiva competenza.
8. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare il Presidente Nazionale ad assumere determinazioni su argomenti di propria competenza riflettenti la vita dell’Associazione, salvo a sottoporle successivamente alla relativa ratifica.
9. II Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce:
a. Due volte l’anno per l’esame, rispettivamente, del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Presidenza Nazionale;
b. Quando convocato dal Presidente Nazionale.
Al Consiglio Direttivo Nazionale, oltre ai membri effettivi, partecipano con voto consultivo:
- il Direttore Generale;
- i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nell’ordine del giornosiano previsti argomenti riguardanti la gestione amministrativa o
10. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, unitamente all’ordine del giorno,deve essere inviato dalla Presidenza Nazionale ai Consiglieri Nazionali e agli altri partecipanti, mediante plico raccomandato o altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, con allegata tutta la documentazione ritenuta necessaria per dare preventiva e completa conoscenza degli argomenti da discutere. In casi eccezionali e di urgenza, il suddetto termine di quindici giorni può essere adeguatamente ridotto.
11. Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Qualora non sia raggiunto il predetto quorum, la seduta va riconvocata; per la sua validità vigono gli stessi criteri. All’inizio dei lavori, il Presidente, verificata la validità della seduta, dà lettura degli argomenti all’ordine del giorno e chiama un membro a fungere da Segretario della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza di voti dei presenti, con la procedura dell’appello nominale. In caso di parità nei voti è determinante il voto del Presidente.
12. Della seduta viene redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale. Copia del verbale viene inviata ai Consiglieri Nazionali e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per conoscenza. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale aventi carattere generale, interessanti l’Associazione, deve essere data conoscenza ai Delegati regionali e a tutte le strutture periferiche.
Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Presidenza Nazionale, di nomina ministeriale, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, è l’Organo collegiale di controllo della gestione finanziaria e contabile della Presidenza Nazionale, il quale svolge autonomamente le proprie funzioni di sindacato sulla gestione predetta.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca, volta per volta i componenti per l’espletamento del mandato. Esso si estrinseca, di massima, nelle seguenti azioni:
a. il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi della Presidenza Nazionale, nell’osservanza delle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti per gli Enti pubblici;
b. l’esame e revisione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Presidenza Nazionale, redigendo apposita relazione per il Consiglio Direttivo Nazionale;
c. l’accertamento collegiale o individuale della regolare tenuta dei libri contabili;
d. le verifiche di cassa, collegiali o individuali, riferite sia alle somme in contanti che a quelle depositate presso Istituti di credito o Uffici postali, da compiersi saltuariamente almeno due volte l’anno;
e. l’emissione di note di osservazione e di rilievi sui risultati dell’azione di riscontro svolta sulla gestione amministrativo-contabile e di pareri su ogni altra questione di competenza che possa essere affidata all’esame del Collegio dal Presidente Nazionale;
f. il sindacato sugli investimenti dei fondi disponibili in osservanza delle norme vigenti per gli Enti pubblici.
3. Le relazioni del Collegio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo devono contenere un giudizio raggiunto, di preferenza, all’unanimità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, alla relazione di maggioranza deve essere allegata una relazione di minoranza motivata.
4. Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto e ne hanno l’obbligo quando all’ordine del giorno sono contemplate questioni amministrative o di bilancio.
Art. 17 Collegio dei Probiviri Nazionale
1. Il Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale è l’Organo collegiale della Lega Navale Italiana che giudica, in piena autonomia, con le più ampie facoltà inquirenti, su:
a. le controversie che possono sorgere fra i Soci e l’Associazione o fra due o più strutture periferiche;
b. i ricorsi dei Soci e dei Presidenti di Sezione o Delegazione e dei Commissari Straordinari avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviricdi Sezione o dei Delegati regionali, nei casi previsti dall’art. 16 dello Statuto.
2. I membri ed il Presidente del Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell’ art. 16, punto 1 dello Statuto.
I membri che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del Collegio decadono dalla carica e sono sostituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente Nazionale ogni qual volta si verifichi la necessità di procedere ad una decisione di sua competenza. A tale scopo la Presidenza Nazionale trasmette al Presidente del Collegio tutta la documentazione in suo possesso sulla vertenza da giudicare.
4. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ricevuto il mandato, fissa la data e il luogo delle riunioni, le quali per essere valide devono contare sulla partecipazione di tre membri, tra effettivi e supplenti.
La composizione del Collegio, stabilita per una determinata vertenza, non può essere variata nel corso del procedimento, sotto pena di invalidità della decisione.
5. Il Collegio dei Probiviri, esaminati gli atti ricevuti relativi alla controversia da giudicare, promuove tutte le azioni ritenute idonee per l’accertamento della verità, richiedendo eventuali supplementi di istruttoria, presentazione di proprie deduzioni da parte del Socio sottoposto al procedimento e/o da parte dell’Organo che ha attivato il procedimento entro un termine perentorio, ed escussione di testimoni a favore o a carico del giudicando.
Qualora il Collegio rilevi mancanze formali nello svolgimento della procedura disciplinare, dopo aver disposto la sospensione dei termini, potrà rinviare il fascicolo al Presidente della Struttura Periferica per la revisione del procedimento entro i termini perentori fissati nel provvedimento di rinvio, al fine di sanare i difetti formali riscontrati.
Del proprio giudizio, il Collegio dei Probiviri redige un verbale conclusivo nel quale, raggiunta l’unanimità, espone le motivazioni del provvedimento da applicare. Nel caso in cui non vi sia l’unanimità, al verbale deve essere allegata una relazione di minoranza motivata dal membro dissenziente. Il Collegio delibera con decisione motivata sul ricorso proposto confermando o riformando la decisione appellata nel rispetto, comunque, dei principi sul divieto della reformatio in pejus ove appellante sia il solo Socio. I membri del Collegio dei Probiviri devono conservare il segreto sui fatti e sugli atti procedurali relativi al giudizio di cui sono stati investiti.
6. Il verbale conclusivo, con o senza relazione di minoranza, è trasmesso al Presidente Nazionale per l’ulteriore corso.
7. Ai convocati, per qualsiasi titolo, ai sensi del precedente paragrafo 5, dal Collegio dei Probiviri nel corso di un procedimento disciplinare, spetta il rimborso delle spese, con le modalità e nella misura indicate al precedente art. 11, n. 3.
Art. 18 Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale rappresenta l’unità dell’Associazione ed è il custode dei valori tradizionali espressi solennemente dallo Statuto; egli, con la collaborazione attiva degli uffici della Presidenza Nazionale svolge i compiti previsti dall’art.12 dello Statuto.
2. Le direttive per lo svolgimento delle funzioni amministrative della Presidenza Nazionale e per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché i provvedimenti per l’attuazione dei giudicati del Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale di cui al precedente art. 17, n. 6, sono formalizzati dal Presidente Nazionale per mezzo di determinazioni scritte, da inserire in originale e progressivamente numerate, in apposita raccolta. Detta numerazione va rinnovata all’inizio del mandato del Presidente Nazionale.
Art. 19 Delegati regionali
1. Il Delegato regionale è il rappresentante del Presidente Nazionale nel territorio di competenza; egli svolge funzioni di coordinamento e controllo sulle strutture periferiche della sua regione e di consulenza e consultazione nei confronti del Presidente Nazionale.
2. La carica del Delegato regionale, di cui all’art. 20 dello Statuto, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, a garanzia di imparziale obiettività nello svolgimento della delicata funzione. In via eccezionale, tuttavia, il Presidente Nazionale può derogare dalla suddetta norma.
3. Il Presidente Nazionale comunica la nomina del Delegato regionale alle Autorità locali, civili e militari, e alle strutture periferiche della relativa giurisdizione.
In tale occasione trasmette al Delegato regionale un attestato di nomina da servire, unitamente alla tessera di Socio, per i rapporti con le strutture periferiche della propria giurisdizione e con le Autorità locali. Alla cessazione della carica l’attestato deve essere restituito alla Presidenza Nazionale.
La Presidenza Nazionale fornisce altresì al Delegato tutte le informazioni necessarie su dette strutture periferiche perché possa svolgere le sue funzioni nel modo migliore.
4. Il Delegato regionale deve intrattenere con le strutture periferiche diretti rapporti al fine di fornire consigli, facilitazioni nei contatti con le Autorità locali e l’ausilio di interventi ufficiali, in rappresentanza del Presidente Nazionale, presso le stesse; egli deve convocare periodicamente i Presidenti delle strutture periferiche al fine di coordinare le attività sociali in campo regionale; ha facoltà di richiedere notizie sull’attività svolta e deve recarsi presso le loro sedi, in visita ispettiva, possibilmente almeno una volta l’anno, redigendo il relativo verbale. Il Delegato regionale, se lo ritiene opportuno, partecipa , senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci delle Strutture operanti nel territorio di propria competenza.
5. Il Delegato regionale, in veste di coadiutore e consulente del Presidente Nazionale, fornisce informazioni sull’andamento delle Sezioni e Delegazioni della propria giurisdizione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, svolge istruttorie per l’istituzione di nuove strutture periferiche, per lo scioglimento di quelle inattive e per la trasformazione da Sezione a Delegazione ed assume le necessarie iniziative per la nomina del Commissario straordinario e del Presidente di Delegazione.
6. Il Delegato regionale, previ accordi tra le parti, può proporre al Presidente Nazionale specifici interventi in favore delle strutture periferiche, facilitando le attività e l’uso sinergico ed ottimale delle attrezzature eventualmente fornite dalla Presidenza Nazionale.
7. Il Delegato regionale, ai sensi del precedente art. 8, esercita le funzioni di organo disciplinare di prima istanza per le controversie che possono insorgere in seno alle strutture periferiche della propria giurisdizione presso le quali non è costituito un Collegio dei Probiviri.
8. Il Delegato regionale deve mantenere diretti contatti con i Delegati scolastici L.N.I. presso le scuole e gli istituti di istruzione delle sedi ove non esistano strutture periferiche, al fine di coordinare le attività promozionali con le Sezioni e Delegazioni viciniori.
9. Le Sezioni e Delegazioni devono offrire tutta la loro collaborazione ai Delegati regionali e fornire loro le informazioni richieste, tenendoli al corrente sulle principali attività sociali svolte, mediante l’invio, per conoscenza, delle comunicazioni dirette alla Presidenza Nazionale circa i rinnovi dei membri dei Consigli Direttivi e degli altri Organi collegiali, dei bilanci e della relazione annuale riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente.
10. Ai Delegati regionali, che prestano la loro opera gratuitamente senza vincoli di lavoro subordinato, è corrisposto, per l’espletamento delle loro funzioni, per i rapporti con la Presidenza Nazionale e le strutture periferiche della propria giurisdizione, nonché per l’esercizio delle loro funzioni di Organo disciplinare di prima istanza di cui al precedente n. 7, un rimborso spese con le modalità ed i limiti fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Agli stessi, per gli incarichi espletati fuori dalla propria residenza, spetta il rimborso delle spese, con le modalità e nella misura indicate al precedente art. 11, n. 3.
11. Il Presidente Nazionale, convoca i Delegati regionali in Comitato consultivo. Della seduta viene redatto un verbale, da inserire nella raccolta ufficiale.
Art. 20 Direttore Generale
1. Il Direttore Generale della Lega Navale Italiana è l’Organo esecutivo dell’Associazione che dà attuazione alle disposizioni di carattere organizzativo ed amministrativo-finanziario degli Organi direttivi centrali e del Presidente Nazionale; egli provvede ai servizi amministrativi del Sodalizio, sovraintende alla tenuta della contabilità e alla elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, fornendo i dati per la relazione del Presidente Nazionale. Cura i collegamenti con le strutture periferiche, di cui segue e controlla le attività istituzionali.
Il Direttore Generale provvede alla adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Il Direttore Generale istruisce le pratiche relative agli argomenti che dovranno essere discussi al Consiglio Direttivo Nazionale e all’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione.
Nella sua veste di amministratore dell’Associazione, fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno due mesi prima della convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, i dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo ed ogni altro chiarimento utile per la redazione delle relazioni di cui al precedente art. 16, n. 2 lett. b).
3. Il Direttore Generale è preposto agli uffici della Presidenza Nazionale e ne regola il funzionamento in base all’ordinamento dei servizi; egli è il capo del personale, risponde della esatta applicazione delle disposizioni del regolamento organico del personale stesso e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro.
4. Il Direttore Generale esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate mediante l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Dirige, coordina e controlla l’attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi. Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nei limiti delle direttive impartite dal Presidente Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Risponde ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza
Art. 21 Uffici della Presidenza Nazionale
1. L’organizzazione degli uffici della Presidenza Nazionale è regolata dall’ordinamento dei servizi, approvato a norma di legge.
Il personale dipendente è impiegato nei vari uffici secondo le proprie qualifiche e capacità, in armonia con le attribuzioni previste dal mansionario di ciascuna qualifica.
2. Il Presidente Nazionale, per particolari prestazioni, studi, redazione di saggi, rilevamenti statistici e relazioni, non attribuibili alla competenza degli uffici della Presidenza Nazionale, sentito il direttore generale, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale di autorizzare il conferimento di incarichi professionali, a titolo oneroso, che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato, a non oltre cinque esperti nelle materie di competenza istituzionale.
3. Il conferimento degli incarichi professionali è formalizzato mediante contratto di prestazione d’opera a tempo determinato, della durata massima di un anno, rinnovabile con atto formale. I relativi compensi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 22 Collaboratori volontari
Il Presidente Nazionale, con propria determinazione, può conferire a Soci collaboratori volontari incarichi di consulenza e di ufficio connessi al perseguimento degli scopi associativi della Lega Navale Italiana e, in sua rappresentanza, con mandato speciale, l’esecuzione di visite ricognitive e accertamenti presso le strutture periferiche.
Ai Soci collaboratori volontari che prestano la loro opera gratuitamente senza vincoli di lavoro subordinato, possono essere corrisposti per le mansioni di cui al precedente paragrafo, rimborsi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Quando per incarico del Presidente Nazionale si recano fuori della propria sede, hanno diritto al rimborso delle spese, con le modalità e nella misura indicate al precedente art. 11, n. 3.
Art. 23 Le strutture periferiche – Istituzione
1. Il Presidente Nazionale, su richiesta di un gruppo promotore di Soci o di cittadini italiani che desiderano associarsi al Sodalizio, può, previa istruttoria ai sensi del precedente art. 19, n. 5, proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l’istituzione di strutture periferiche della Lega Navale nelle località ove esistano concrete premesse per lo sviluppo delle varie attività nautiche e per una efficace propaganda marinara, in particolare fra i giovani, l’istituzione di strutture periferiche della Lega Navale.
2. Per l’istituzione di una Delegazione della Lega Navale è richiesta l’adesione di un minimo iniziale di 25 Soci ordinari e la disponibilità di una sede idonea all’insediamento degli uffici della struttura.
3. La trasformazione di una Delegazione in Sezione può essere richiesta alla Presidenza Nazionale quando il numero dei Soci ordinari e assimilati sia superiore a 50 iscritti. A tal fine, il Presidente della Delegazione, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, convoca l’Assemblea dei Soci iscritti, con diritto di voto, per l’elezione dei componenti degli Organi collegiali direttivi, di controllo e disciplinari, con le modalità previste dal successivo art. 24.
In casi speciali, quando vi siano possibilità di sviluppo della struttura, sentito il Delegato regionale, il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la trasformazione in Sezione anche di Delegazioni con un numero di Soci inferiore a 50.
4. Le Sezioni e Delegazioni della Lega Navale costituiscono l’organizzazione periferica dei Soci, attraverso la quale la Presidenza Nazionale persegue gli scopi sanciti dallo Statuto ed attua la propria funzione di Ente pubblico, preposto a servizi di pubblico interesse. Esse sono assimilabili alle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 e seguenti del Codice Civile, con possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti a rapporti da esse instaurati.
5. Titolari o Dirigenti delle strutture periferiche sono il Presidente della Sezione o Delegazione e il Commissario straordinario.
6. Le strutture periferiche, nell’ambito delle attività istituzionali, possono costituire nel loro interno Gruppi dilettantistici sportivi, a carattere nautico, con le modalità di cui al vigente “Regolamento per i gruppi sportivi L.N.I”.
Le Sezioni e Delegazioni e i Gruppi sportivi non possono essere intitolati a persone, motti, date storiche, ecc., dovendosi denominare e individuare esclusivamente con il nome della località ove hanno sede.
7. Le strutture periferiche possono costituire, altresì, nel loro interno, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, Centri Culturali con il compito di svolgere attività culturale prevalentemente nel campo dell’ambiente marino e dell’ecologia, rivolte essenzialmente ai giovani e realizzate anche in collaborazione con Istituzioni scolastiche o altri Enti pubblici o privati. Il funzionamento degli stessi è demandato ad apposito regolamento da sottoporsi all’approvazione della Presidenza Nazionale.
Art. 24 Assemblea dei Soci della Sezione – Convocazione
1. L’Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione:
a) per l’esame dell’attività svolta nell’anno precedente e per l’approvazione del relativo conto consuntivo;
b) per l’esame del programma delle attività da svolgere nell’anno seguente e per l’approvazione del relativo bilancio preventivo;
c) per l’elezione degli Organi collegiali;
d) per deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, per i quali, a termine della vigente normativa, è prevista l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
2. L’assemblea ordinaria dei Soci di Sezione, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver luogo con almeno un’ora di distacco dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. Nei casi di cui al precedente paragrafo n. 1, lett. a), b) e d), e successivo n. 4, l’assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal Commissario Straordinario della Sezione, il quale nomina un segretario per la redazione del verbale e due o più scrutatori, secondo il numero dei votanti.
Dopo il controllo che i Soci intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed hanno diritto di voto, il Presidente apre i lavori dell’Assemblea sugli argomenti all’ordine del giorno, dirigendone lo svolgimento.
Nelle Sezioni a regime normale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve svolgere una propria relazione sulla gestione amministrativa e sul conto consuntivo.
Il verbale dell’Assemblea, nel quale devono riportarsi i risultati delle votazioni svolte per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle delibere, deve essere conservato in apposita raccolta, agli atti della Sezione. Una copia del verbale, con allegata la relazione dei Revisori dei Conti, in caso di approvazione di bilanci, deve essere inviata al competente Delegato Regionale.
4. L’Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione o direttamente, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione, o a richiesta di un comitato di Soci, rappresentante almeno un decimo dei Soci ordinari maggiorenni o assimilati iscritti alla Sezione per trattare argomenti di carattere straordinario ed urgente.
La richiesta di convocazione da parte dei Soci è sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo di Sezione che, verificata la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale dei Soci ordinari o assimilati di cui al precedente comma, iscritti alla Sezione nell’anno precedente e alla regolarità della posizione associativa dei Soci richiedenti, esamina la natura dell’argomento proposto e le sue motivazioni, approva o respinge l’istanza, dando mandato al Presidente di convocare l’Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni o di informare il comitato proponente del rigetto dell’istanza stessa e di invitarlo a presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le proprie deduzioni avverso la delibera consiliare. In tal caso, il Presidente entro i successivi 15 giorni deve inviare alla Presidenza Nazionale una succinta relazione esplicativa del deliberato del Consiglio Direttivo di Sezione e le deduzioni presentate come sopra dal comitato di Soci che ha richiesto la convocazione dell’assemblea straordinaria.
Il Presidente Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento, delibera in merito. L’Assemblea straordinaria di Sezione è valida con la presenza di un numero di Soci aventi diritto di voto, computate le deleghe, di almeno due terzi, in prima convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
5. Fermo restando l’invio alla Presidenza Nazionale dei dati contabili relativi alla chiusura dell’esercizio finanziario entro il 1° marzo, l’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio consuntivo può avvenire successivamente, non oltre il 31 marzo.
La data di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, appena stabilita, deve essere comunicata, per conoscenza. alla Presidenza Nazionale e al Delegato Regionale.
Nel caso di cui all’art. 27, secondo comma, dello Statuto, la convocazione dell’Assemblea per le nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali deve essere autorizzata, a seguito di ampia relazione del Presidente dimissionario sui motivi della decisione presa, dal Presidente Nazionale il quale stabilisce il termine massimo entro il quale l’Assemblea stessa deve tener luogo.
Il Consiglio Direttivo dimissionario e gli altri Organi collegiali rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi eletti.
Negli altri casi di rinnovo parziale o totale del Consiglio Direttivo di Sezione, nel corso del triennio di nomina, valgono le norme di cui al seguente art. 27, n. 6, 3° comma.
6. L’invito a partecipare all’Assemblea e il relativo ordine del giorno deve essere inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, a tutti i Soci ordinari e assimilati della Sezione che ne abbiano diritto, e pubblicizzato mediante pubblico avviso da esporre nell’Albo della sede sociale e, ove esista, della sede nautica, indicando la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.
Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera b) (elezioni degli OO.CC.), l’invito a partecipare è trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Nei casi di cui al paragrafo 1 lettera d) del successivo art. 25, il termine di quindici giorni può essere abbreviato a non meno di otto giorni.
L’invito ad intervenire all’Assemblea è esteso anche ai Soci nelle condizioni di cui sopra non in regola con il tesseramento dell’anno in corso, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 7, n. 2, ultimo comma.
7. Il diritto di voto, per l’elezione degli Organi collegiali e per l’approvazione dei bilanci e delle delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti i Soci iscritti alla Sezione, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 anni, in regola con il tesseramento associative per l’anno in corso.
I consiglieri Direttivi e i Revisori dei Conti devono astenersi dal voto quando si tratti di approvazione dei bilanci della Sezione.
8. Il Socio avente diritto di voto ai sensi del precedente paragrafo 7 e che non può partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare delega ad altro Socio che abbia anche esso diritto di voto.
La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell’Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l’operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.
Ciascun Socio partecipante all’Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di una delega.
Il Presidente dell’Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilascia al Socio, unitamente al suo tagliando di votazione anche quello del Socio che ha rilasciato la delega.
Non sono ammesse deleghe nel caso di Assemblee per le elezioni di Organi Collegiali.
Le strutture periferiche, nell’ambito della propria autonomia gestionale, possono stabilire nel proprio regolamento interno norme integrative al presente paragrafo sui controlli e sul rilascio delle deleghe, senza modificarne la sostanza
9. È ammesso il voto per corrispondenza secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 25 Assemblea Elettiva
1. Il Presidente della Sezione, in prossimità della scadenza del triennio di funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione decorrente dalla data di insediamento di cui al successivo art. 27, n. 1 convoca il Consiglio Direttivo uscente per fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi collegiali, l’ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto, nonché, ai sensi dell’art. 25, primo comma, dello Statuto, per stabilire, secondo le esigenze della Sezione e il numero dei Soci iscritti, il numero dei Consiglieri Direttivi da eleggere (da tre a undici).
Per il a)
b) c)
d)
e)
f)
rinnovo delle cariche sociali valgono le seguenti norme:
Gli Organi collegiali svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo Statuto e entro tale termine debbono essere ricostituiti. Tutti gli Organi Collegiali assumono, in ogni caso, la data di scadenza del Consiglio Direttivo di Sezione.
Gli Organi collegiali non ricostituiti nel termine di cui al precedente comma sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.
Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.
Entro il periodo di proroga di cui al precedente comma b) gli Organi collegiali debbono essere ricostituiti. Ove il Consiglio Direttivo di Sezione, almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di proroga, non procede a fissare la data dell’Assemblea elettiva, la competenza è trasferita al Presidente della Sezione che ha l’obbligo di esercitarla con procedura d’urgenza entro la scadenza del termine stesso.
Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi collegiali decadono e il Presidente, ove la Presidenza Nazionale non nomini un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, è delegato a portare a compimento gli atti iniziati per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi Organi collegiali. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo di Sezione decaduto sono solidalmente responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva, e non possono essere eletti nel collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un triennio, successivo alla data di decadenza.
Almeno trenta giorni prima della decadenza dalle funzioni del Consiglio Direttivo di Sezione per compiuto mandato triennale o della data fissata per le elezioni relative alla trasformazione della Delegazione in Sezione, il Presidente uscente, con l’invito a partecipare all’Assemblea di cui all’art. 24, paragrafo 6, provvede, con avviso all’albo della sede o altro mezzo ritenuto idoneo, a comunicare a tutti i Soci che siano nelle condizioni di cui al successivo paragrafo 5 il loro diritto di candidarsi alla nomina di Presidente della Sezione con relativa lista dei candidati Consiglieri nonché di farsi includere nelle liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, presentando domanda alla Presidenza della struttura periferica almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea elettiva.
2. Per quel che riguarda la candidatura a Presidente della Sezione, il candidato proporrà altresì agli elettori, insieme alla relazione programmatica, una lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, tenuto conto del numero degli stessi fissato ai sensi del precedente paragrafo 1, maggiorato di tre unità (quali membri sostituti da far subentrare nel Consiglio Direttivo in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri eletti).
I soci facenti parte di una lista di candidati consiglieri collegata al candidato Presidente dovranno presentare entro lo stesso termine l’adesione a detta lista e non potranno far parte di altre liste.
Unitamente all’avviso di convocazione, deve inviarsi una nota nella quale siano riportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo uscente, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che lasciano la carica.
3. Gli Organi dirigenti delle strutture periferiche devono esporre nell’aula in cui si svolgono le elezioni e all’interno della cabina di votazione, a titolo meramente informativo, l’elenco dei Soci candidati alla carica di Presidente della Sezione con la lista dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, nonché distinte liste, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere le altre cariche sociali (Revisori dei conti e Probiviri), attribuendo a ciascuno di essi, nella lista, un proprio numero d’ordine.
Qualora nessun Socio si candidi alla nomina di Presidente con relativa lista, all’interno della cabina di votazione sarà posto l’elenco in ordine alfabetico dei Soci disposti a candidarsi per il Consiglio Direttivo ed attribuito a ciascuno di essi un proprio numero d’ordine.
4. Per l’elezione degli Organi collegiali della Sezione sono da osservare le seguenti norme:
a) Qualora almeno due Soci si siano candidati alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all’elezione del Consiglio Direttivo di Sezione, consegnata dal Presidente dell’Assemblea all’avente diritto al momento del voto, dovrà contenere su distinte colonne numerate e contrassegnate dai nomi, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere l’incarico di Presidente, l’elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi (più tre membri sostituti). Il Socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando o il numero della lista o il nominativo del candidato Presidente e, nella scheda di votazione, null’altro può essere iscritto sotto pena di nullità della stessa. Risulta eletto Presidente di Sezione il Candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti e sono eletti Consiglieri i componenti della lista associata. Nel caso in cui due o più candidati a Presidente di Sezione si classifichino al primo posto nella graduatoria con parità di voti, si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio, da tenersi entro i 15 giorni successivi.
- b) Qualora un solo Socio si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all’elezione del Consiglio Direttivo di Sezione, consegnata dal Presidente dell’Assemblea all’avente diritto al momento del voto, dovrà contenere un’unica colonna contrassegnata dal nome del candidato a Presidente e l’elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, più tre membri sostituti.Il Socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando il nominativo del candidato Presidente se è favorevole alla sua elezione, o lasciando in bianco la scheda se, invece, non è suo intendimento sostenere la candidatura. Null’altro può essere scritto sotto pena di nullità del voto.Il candidato e la lista associata risulteranno eletti se riporteranno almeno il 50% più uno dei voti validi espressi dai votanti. In caso contrario l’elezione dovrà essere ripetuta entro i successivi 15 giorni, con la modalità riportata nella seguente lettera c).
- c) Qualora, invece, nessun Socio si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione con una propria lista, la scheda per la votazione deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun nominativo di candidati alle varie cariche sociali. Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella scheda. Nella scheda, il Socio, per esprimere il proprio voto, deve trascrivere il nominativo del candidato o soltanto indicare il suo numero d’ordine nella rispettiva lista ovvero riportare il nominativo di altro Socio prescelto. Nella scheda di votazione, oltre all’indicazione delle preferenze (nominativo o numero d’ordine) null’altro può essere scritto sotto pena di nullità della stessa.Risulta eletto Presidente il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Socio che, pur avendo riportato il maggior numero di voti non accetti l’incarico di Presidente può, comunque, entrare a far parte del Consiglio Direttivo di Sezione. Sarà eletto Presidente il socio che di seguito ha ottenuto il maggior numero di voti. La formalizzazione della mancata accettazione della carica di Presidente e dell’accettazione della carica di consigliere verrà riportata nel verbale della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo. Qualora si riscontri parità di voti tra due o più candidati, risulta eletto Presidente della Sezione il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. Analogamente in caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti al Consiglio Direttivo concorrono alla copertura dell’ultimo posto, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
d) Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, è consegnata all’elettore una distinta scheda che deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. In caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti concorrono alla copertura dell’ultimo posto, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale. A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
Possono essere eletti quali membri degli Organi collegiali della Sezione tutti i Soci, persone fisiche, di età superiore ai 18 anni, appartenenti alle categorie ordinari e assimilati, che risultino iscritti alla Sezione da almeno tre anni (due nel caso di Delegazione che si trasforma in Sezione) compreso quello in corso.
Il Socio eletto a membro del Consiglio Direttivo di Sezione decade dalla carica se già ricopre un incarico direttivo presso un Circolo nautico nello stesso Comune, salvo che non rinunci formalmente a detto incarico entro dieci giorni dalla nomina a Consigliere.
I Membri di un Consiglio Direttivo di Sezione, decaduti dalla carica a seguito di nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, non possono essere candidati, né possono essere eletti nel collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un triennio, successivo alla fine della gestione commissariale.
Non può essere eletto quale Presidente della Sezione, ai sensi dell’art. 25 n. 4 dello Statuto, il Socio che abbia ricoperto detto incarico per i due mandati immediatamente precedenti.
Il Presidente Nazionale può autorizzare un terzo mandato in caso di particolari motivate situazioni su proposta del Delegato Regionale.
Non possono essere eletti nella carica di Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa o che prestino la loro opera retribuita presso la Sezione in via continuativa (art. 2399 C.C.).
Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado non possono far parte dello stesso organo collegiale, salvo deroga da richiedere alla Presidenza Nazionale per il solo Consiglio Direttivo di Sezione che sarà rilasciata sulla base di specifici criteri fissati con apposita circolare.
6. I lavori dell’Assemblea sono aperti dal Presidente o Commissario straordinario della Sezione o dal Presidente della Delegazione, uscenti. Questi, dopo aver controllato che i Soci intervenuti sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed hanno diritto di voto, invita i Soci presenti ad eleggere, scelto fra di essi, il Presidente che dovrà dirigere i lavori dell’Assemblea che, comunque, non può essere scelto tra i candidati ad assumere cariche sociali o loro parenti o affini, entro il quarto grado.
7. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il numero dei votanti, per i quali valgono le stesse preclusioni indicate al precedente comma per il Presidente dell’Assemblea, dopo di che dà la parola al Dirigente uscente perché svolga la propria relazione sull’attività della struttura periferica e sul consuntivo della gestione, chiusa al 31 dicembre dell’anno precedente, di cui deve presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei dati contabili della gestione dell’anno in corso, fino alla data dell’Assemblea, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, secondo gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea dirige la discussione, fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede effettuato dagli scrutatori, convalidando o annullando le schede scrutinate e procede alla proclamazione dei risultati. Infine, firma il relativo verbale unitamente al Segretario.
8. In merito alle operazioni di voto valgono le seguenti norme:
a) al Presidente dell’Assemblea devono essere forniti i mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.
Nella sala deve essere disposta un’urna (cassetta convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere le schede di votazione. Il Presidente dell’Assemblea verifica i sigilli dell’urna e, insieme con gli scrutatori,
organizza e sorveglia la votazione, facendo identificare gli elettori, prima che siano imbussolate le loro schede personali. I votanti, prima della votazione, devono apporre la firma, in corrispondenza del loro nome sull’apposito elenco dei Soci aventi diritto di voto.
Il Presidente dell’Assemblea deve porre ogni cura per mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali devono essere, in ogni caso, protratte ed esaurite fino all’orario indicato nella comunicazione di invito a partecipare all’Assemblea, di cui al precedente art. 24, n. 6, fermo restando che i Soci presenti in aula a detta ora, hanno titolo ad espletare il diritto di voto. Uguale attenzione deve essere posta da parte del Presidente dell’Assemblea per impedire manomissioni fino a che non sia espletato lo scrutinio. Questo deve avvenire in luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori controllino il numero e la validità delle schede votate ed effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti, in modo da evitare qualsiasi errore.
Ove le operazioni di spoglio non possano essere compiute in continuazione, il Presidente dell’Assemblea provvede, nel corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua responsabilità, l’urna, sigillandone anche la finestratura e a dare disposizioni per il completamento delle operazioni sospese. I sigilli dell’urna devono recare le firme del Presidente e degli scrutatori.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea procede a comunicare pubblicamente i risultati ed a proclamare il nominativo del Socio che, avendo riportato il maggior numero di voti, assume la carica di Presidente della Sezione, successivamente, gli consegna, in pacco sigillato con firma sua e degli scrutatori, le schede e tutto il materiale della votazione, Il pacco come sopra sigillato deve essere conservato presso la Sezione per un mese dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni.
Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun reclamo;
b) i risultati dello scrutinio debbono essere riportati nel verbale dell’Assemblea, da conservarsi nella raccolta della Sezione; in detto verbale debbono essere riportati
- i nominativi dei Soci candidati ad assumere la carica di Presidente diSezione con a fianco di ciascuno di essi indicato il numero dei votiriportati, nel caso di modalità di votazione di cui al precedente punto 4 a);
- il numero di voti riportati dal Socio candidato a Presidente e quello delle schede bianche, nel caso di modalità di votazione di cui al precedentepunto 4 b);
- tutti i nominativi dei Soci che hanno riportato voti nel caso di modalità divotazione di cui al precedente punto 4 c) e per il Collegio dei Revisori dei
Conti e per il Collegio dei Probiviri, con accanto il numero dei voti da ciascuno di essi raccolto. Il primo eletto nella lista del Consiglio Direttivo di Sezione assume l’incarico di Presidente, gli altri eletti fino al numero corrispondente alla composizione dell’Organo collegiale entrano a far parte del Consiglio Direttivo, come Consiglieri, e dei due Collegi come Revisori dei Conti e Probiviri effettivi; i quarti votati nelle liste di questi ultimi Collegi assumono la carica di supplenti
c) il Presidente dell’Assemblea provvede a comunicare i risultati delle votazioni ai Soci e personalmente agli eletti al più presto possibile nella maniera ritenuta più opportuna e deve prendere accordi con i nuovi eletti per il loro insediamento nei rispettivi Organi Collegiali rinnovati. Il Presidente neo eletto provvede a convocare gli Organi Collegiali eletti;
- d) in caso di non accettazione dell’incarico da parte di uno o più eletti comunicata per iscritto, subentrano automaticamente nell’ordine i primi esclusi delle rispettive liste di incarico;
- e) ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti per rinunce o mancanza di eletti nel numero necessario, le votazioni sono annullate. In tal caso, gli Organi collegiali uscenti restano in carica per l’ordinaria amministrazione per un periodo massima di 45 giorni, decorrenti dalla data di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il Presidente della Sezione dovrà convocare una nuova Assemblea per ripetere le elezioni di tutti gli organi collegiali.;
- f) ove non sia possibile costituire il Collegio dei Probiviri, il nuovo Presidente della Sezione indirà nuove elezioni parziali, con le modalità del precedente paragrafo 4 lettera d);
- g) copia del verbale dell’Assemblea nella quale sono state svolte le elezioni, con l’elenco dei Soci che hanno riportato voti nelle liste dei tre Organi collegiali, deve essere trasmessa, entro e non oltre 10 giorni, alla Presidenza Nazionale, unitamente al verbale di insediamento dei nuovi Organi collegiali di Sezione, per la convalida delle procedure seguite, dandone conoscenza al Delegato Regionale. All’atto della convalida, il Presidente Nazionale trasmette al Presidente eletto un attestato di nomina, da servire, unitamente alla tessera sociale, per i rapporti con le Autorità locali. Al termine del suo mandato o in caso di decadenza dalla carica, l’attestato deve essere restituito alla Presidenza Nazionale;
1.
h) nelle more della convalida, i nuovi Organi Collegiali, salvo diversa disposizione del Presidente Nazionale, iniziano i lavori di rispettiva competenza limitatamente all’ordinaria amministrazione.
Art. 26 Presidente di Sezione
Oltre a quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto, il Presidente della Sezione ha le seguenti attribuzioni:
a) mantiene i contatti con i Soci onde interessarli alla vita della Sezione e del Sodalizio ed ottenere una efficace e concorde collaborazione;
b) mantiene i contatti con i Direttori e i Presidi degli istituti di istruzione, attraverso i Delegati scolastici L.N.I., onde assicurare, mediante una opportuna azione di propaganda, la partecipazione degli studenti o di una parte di essi alle manifestazioni organizzate dalla Sezione;
c) mantiene i contatti con le Autorità locali, civili e militari, per un più efficace inserimento della Sezione nella vita pubblica della propria residenza;
d) mantiene i contatti con la Presidenza Nazionale, informandola delle questioni di maggior rilievo, domandando istruzioni in quei casi in cui la guida del Regolamento può sembrare insufficiente, richiedendo l’interessamento e l’appoggio nelle relazioni con le Amministrazioni dello Stato o altri Enti pubblici; rappresenta la necessità di contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali e la informa dei programmi da svolgere;
e) mantiene i contatti con il Delegato regionale, al quale fornisce la propria collaborazione come prescritto al precedente art. 19, n. 9;
f) amministra e gestisce i fondi della Sezione secondo le norme contenute nel presente Regolamento, per il conseguimento delle finalità statutarie; ordina le spese nel limite di somma assegnato per ciascun titolo dal bilancio di previsione e sottopone alla verifica dei Revisori dei Conti i bilanci annuali prima dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo di Sezione e dell’Assemblea dei Soci e quindi li trasmette alla Presidenza Nazionale;
g) trasmette alla Presidenza Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente, al fine di dare un quadro succinto e globale della propria produttività nell’ambito degli scopi statutari;
h) vigila sull’andamento dei Gruppi sportivi e degli altri settori affidati ai Consiglieri;
i) dirime le eventuali controversie che possono sorgere in seno alla Sezione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito pacificatore, nell’osservanza dei principi etici, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra i Soci e di attaccamento al Sodalizio;
j) come titolare dell’azione disciplinare prende i provvedimenti ai sensi del precedente art. 8 comma 3. o attiva le procedure previste dal precedente art. 8 comma 4 e 5;
2.
k) organizza servizi di segreteria e di cassa che tengano aggiornati i propri registri, tra cui obbligatori: il Libro dei Soci, il Registro di Cassa, l’inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, il Libro degli esperti velisti della L.N.I. e la Raccolta cronologica dei verbali della Sezione (verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, dei passaggi di consegne, ecc.).
l) è responsabile dell’uso formale e della buona efficienza dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale e del portale;
m)mantiene le relazioni con le altre strutture periferiche della LNI ed è responsabile dell’accoglienza, con spirito fraterno e solidale, dei loro soci e del naviglio in transito.
In caso di inadempienza dei prescritti doveri di cui al precedente paragrafo 1, il Presidente Nazionale contesta al Presidente di Sezione le inadempienze accertate e gli fissa un termine per presentare le proprie giustificazioni a discarico.
Il Presidente Nazionale, valutate le argomentazioni addotte, sentito il parere del Delegato Regionale, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la decadenza dalla carica di Presidente e di Consigliere.
In attesa che si svolga l’istruttoria di cui sopra, il Presidente Nazionale ha facoltà di sospendere preventivamente dalla carica il Presidente della struttura periferica che si renda responsabile delle suddette inadempienze.
Il Presidente di Sezione al quale viene inflitto il provvedimento di decadenza dalla carica, non può essere rieletto agli organi collegiali della Sezione per il periodo di un triennio.
Ove le inadempienze contestate costituiscano violazioni al Regolamento, passibili di provvedimento disciplinare, il Presidente Nazionale dispone l’attivazione della procedura disciplinare ai sensi del precedente articolo 8 punto 10.
3. Il Presidente della Sezione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
Nelle sedute del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di parità di voti, prevale la parte cui è andato il voto del Presidente.
Art. 27 Consiglio Direttivo di Sezione
1. Nella seduta di insediamento, il Presidente della Sezione neo eletto assume la presidenza del Consiglio Direttivo; assegna ad uno dei Consiglieri presenti l’incarico di redigere il verbale della riunione; successivamente attribuisce le cariche. Sono obbligatorie le seguenti cariche: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e, in caso in cui esistano uno o più Gruppi sportivi, Consigliere allo sport. Non sono ammessi abbinamenti dei predetti incarichi obbligatori, tranne quello di Vice Presidente.
Tuttavia, nel caso di Consiglio Direttivo composto da tre Consiglieri, solo la carica di Presidente non è abbinabile ad altre cariche.
Le altre cariche, eventualmente abbinabili fra loro, che si ritengono necessarie per la vita della Sezione sono: Consigliere alla propaganda marinara nelle scuole, Consigliere alla promozione sociale, Consigliere alle attività culturali, Consigliere alla tutela ecologica dell’ambiente.
Nelle Sezioni con più di 1000 Soci possono essere nominati due Vicepresidenti.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo di Sezione, valgono le norme di cui al precedente art. 15, n. 11.
Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente della Sezione, direttamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:
a) discute i bilanci annuali della Sezione presentati dal Presidente, prende visione delle rispettive relazioni dei Revisori dei Conti, e dà il proprio benestare perché siano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b) coadiuva il Presidente nell’azione direttiva della Sezione secondo il programma approvato dall’Assemblea dei Soci, promuovendo manifestazioni culturali, sportive, turistiche e ricreative per incrementare la diffusione e la conoscenza della Lega Navale Italiana e procurarle il maggior numero di aderenti. Particolare sollecitudine deve essere posta per lo sviluppo delle attività maggiormente attinenti agli scopi dell’Associazione, quali:
– conferenze e proiezioni di documentari su argomenti navali e marinari, particolarmente rivolte all’ambiente scolastico locale;
– visite guidate a unità navali, a impianti marittimi, cantieri, mostre e musei navali per i Soci e per gli studenti;
– corsi di avviamento alle attività nautiche (vela, canottaggio, canoa, nuoto, motonautica, pesca sportiva e attività subacquee, tavole a vela, ecc.) e organizzazione di gare e regate;
– scuole di modellismo navale e organizzazione delle relative mostre.
c) elabora prima di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, eventuali progetti di trasformazione o potenziamento delle strutture sociali e i relativi piani finanziari per il reperimento dei fondi necessari;
d) discute gli argomenti che sono all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci fornendo al proprio rappresentate suggerimenti per un eventuale intervento;
e) elegge, fra i Consiglieri, ai sensi del precedente art. 15, n. 2, il Consigliere Nazionale e l’eventuale suo sostituto in caso di impedimento, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
f) elabora il regolamento interno della Sezione, secondo i lineamenti indicati dalla Presidenza Nazionale, fissando i criteri di frequenza della sede sociale e nautica, disciplinando compiutamente la vita interna della struttura periferica, l’uso delle attrezzature sociali e nautiche, la concessione degli ormeggi, la fruizione dei vari servizi, l’ammissione degli ospiti, ecc. da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, per trasmetterlo poi alla Presidenza Nazionale per l’esame e la ratifica;
g) determina, in relazione al bilancio preventivo, la base dell’ammontare delle quote sociali supplementari, di cui all’art. 6, n. 4, dovute dai Soci che frequentano la sede sociale o nautica e usufruiscono dei relativi servizi;
h) determina l’accettazione o meno delle domande di iscrizione di nuovi Soci, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
i) verifica la legittimità della richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci, presentata da almeno un decimo dei Soci ordinari e assimilati maggiorenni iscritti alla Sezione e ne determina l’accettazione o meno ai sensi del precedente art. 24, n. 4.
3. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, dandone conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se la delibera concerne questioni di carattere amministrativo. Essi sono singolarmente responsabili del buon andamento del settore cui sono preposti.
Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, ufficialmente convocate dal Presidente, decade dalla carica sociale con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito il Delegato Regionale, su segnalazione del Presidente della Sezione, ed è sostituito con le norme di cui al successivo paragrafo 6.
Nel caso in cui un Consigliere non assolva con la dovuta diligenza l’incarico affidatogli e liberamente assunto in seno alla Sezione, può essere sostituito, nell’incarico da un altro Consigliere con provvedimento del Presidente.
4. L’attività di ogni settore dell’organizzazione interna della Sezione affidato a un Consigliere, in stretto rapporto con il Presidente, deve essere armonicamente inserita in quella generale della struttura periferica di cui detto settore è parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie. E’ vietata la costituzione di amministrazioni separate o autonome dei vari settori; essi dipendono tutti dalla gestione amministrativa centrale della struttura periferica.
5. È assolutamente vietato ai membri dei Consigli Direttivi di Sezione e ai loro familiari di svolgere, nell’ambito della Sezione, attività lucrative di qualsiasi natura, salvo che si tratti di compensi a istruttori o aiuto istruttori delle varie discipline nautiche fissati dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e della Presidenza Nazionale.
6. Qualora nel corso del triennio, per dimissioni o per altre cause, cessi dalla carica il Presidente della Sezione eletto secondo le norme di cui al precedente art. 25, n. 4, lett. a) e b) o cessino dalla carica almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, si procede a nuove elezioni intese a ricostituire tutti gli Organi Collegiali. Per metà più uno si intende il numero di membri che raddoppiato supera il totale dei componenti almeno per una unità.
Nel caso in cui, invece, nel corso del triennio, cessi dalla carica il Presidente della Sezione, eletto con le modalità di cui al precedente art. 25, n. 4, lett. c), il mandato viene assunto, salvo rinunce, dal Consigliere che nell’ultima Assemblea elettiva aveva riportato voti in numero immediatamente inferiore; egli procede ad una nuova seduta di insediamento con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente n. 1.
Per la sostituzione di altri membri che cessano dalla carica, la nuova composizione del Consiglio Direttivo di Sezione, con la ripartizione delle cariche, è attuata con le norme di cui al precedente art. 25, n. 8 lett. d).
Fermo restando quanto disposto dall’art. 27 comma 2 dello Statuto, ove non sia possibile ricostituire il Consiglio Direttivo per mancanza di Soci che, per tale carica, abbiano riportato voti nelle ultime elezioni, il Presidente della Sezione convoca l’Assemblea dei Soci per indire elezioni parziali intese a reintegrare l’Organo direttivo.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere riportate le singole votazioni dei Consiglieri sugli argomenti messi in discussione. Il verbale della riunione deve essere redatto seduta stante e approvato dal Consiglio per attestarne la conformità allo svolgimento dei lavori, riportando in calce la formula “Letto, confermato e sottoscritto”. Ove ciò non sia possibile per giustificati motivi, il verbale stesso deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio come primo atto della seduta successiva.
Copia del verbale della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione, contenente l’attribuzione delle cariche fra i Consiglieri eletti, o copia del verbale della riunione nella quale si procede a modifiche nella composizione del Consiglio per sostituzione di Consiglieri dimissionari o altro, deve essere trasmessa al più presto, per la ratifica, alla Presidenza Nazionale, dandone conoscenza al Delegato Regionale.
Tutti i verbali del Consiglio Direttivo di Sezione devono essere raccolti in apposito registro debitamente numerato e parafato in ogni pagina dal Presidente o dal Segretario, o raccolti cronologicamente in fogli mobili debitamente firmati e numerati.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione, aventi carattere generale, deve essere data conoscenza a tutti i Soci nel modo ritenuto più opportuno.
Art. 28 Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’Organo collegiale di controllo della Sezione, il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall’Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente il quale convoca, di volta in volta, gli altri componenti per l’espletamento dei compiti che si concretizzano, analogicamente, in quelli elencati nel precedente art. 16, n. 2. Per tutti i membri valgono gli stessi divieti che il precedente art. 27, n. 5 indica per i membri del Consiglio Direttivo di Sezione.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni del Collegio stesso o non assolvono le mansioni individuali loro affidate, decadono dalla carica con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito il Delegato regionale, su segnalazione del Presidente della Sezione, e sono sostituiti con le norme di cui al successivo paragrafo 5.
3. Per il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione vigono le norme del precedente art. 16, nn. 3 e 4. Le relazioni dei Revisori dei Conti sono presentate al Consiglio Direttivo di Sezione e all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali.
Nel caso in cui sia presentata una relazione di minoranza, il giudizio definitivo sulla gestione amministrativa della Sezione spetta all’Assemblea dei Soci. Di tale particolare circostanza e dei successivi sviluppi deve essere tenuto informato il Delegato regionale.
4. I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo di Sezione, senza diritto di voto, ma ne hanno l’obbligo quando all’ordine del giorno sono contemplate questioni finanziarie, contabili, patrimoniali e di bilancio. Essi possono altresì partecipare all’Assemblea dei Soci, con l’obbligo di astenersi dal voto, quando si tratti di materia di loro competenza.
5. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di membri comunque cessati dalla carica, si provvede con le norme di cui all’art. 27, comma 1 dello Statuto.
Ove non sia possibile ricostituire il Collegio dei Revisori dei Conti per mancanza di Soci che, per tale carica, abbiano riportato voti nelle ultime elezioni, il Presidente della Sezione convoca l’Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni parziali intese a reintegrare detto Organo collegiale.
Nei casi suddetti, la nuova composizione del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale, per la relativa convalida, e al Delegato regionale. Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti esplica le sue funzioni di sindacato fino alla scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo di Sezione in carica.
6. Nel caso di dimissioni dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio stesso deve trasmettere una relazione sulla decisione presa al Presidente Nazionale, il quale, esaminati i motivi che hanno dato origine al provvedimento, sentito il Delegato regionale e il Collegio dei Revisori dei Conti della Presidenza Nazionale, dispone o la convocazione dell’Assemblea dei Soci della Sezione per le nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali o la nomina di un Commissario straordinario.
Nel caso in cui le dimissioni dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti risultino, dalla relazione del Presidente del Collegio, non dovute a cause riferibili alla gestione amministrativa della Sezione, il Presidente della Sezione, ove non sia possibile sostituirli con Soci che, nella lista, abbiano riportato voti alle ultime elezioni, sentito il parere del Delegato regionale, richiede al Presidente Nazionale l’autorizzazione a indire nuove elezioni parziali per la ricostituzione del Collegio.
7. I Revisori dei Conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
8. In caso di inadempienza dei prescritti doveri di cui ai punti precedenti da parte di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione, il Presidente Nazionale, quando viene a conoscenza del fatto, anche su segnalazione del Presidente di Sezione, e sussistono sufficienti elementi che ne giustifichino il procedimento, contesta all’interessato le presunte inadempienze fissandogli un termine per presentare le proprie argomentazioni. Il Presidente Nazionale, valutate le argomentazioni presentate, sentito il parere del Presidente di Sezione e del Delegato Regionale, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la decadenza dalla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione. Nelle more del procedimento, il Presidente Nazionale valuta se procedere alla sospensione precauzionale dalla predetta carica. Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione al quale viene inflitto il provvedimento di decadenza dalla carica non può essere rieletto negli Organi collegiali di Sezione per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di decadenza. Ove le inadempienze contestate costituiscano invece violazioni al Regolamento o allo Statuto, passibili di procedimento disciplinare, il Presidente Nazionale provvede in conformità al precedente art. 8 n. 10.
Art. 29 Collegio dei Probiviri di Sezione
1. Il Collegio dei Probiviri è l’Organo disciplinare della Sezione, il quale svolge il mandato conferitogli dall’Assemblea dei Soci, in piena autonomia, con le più ampie facoltà inquirenti, su:
a. le controversie fra Soci della Sezione o fra Soci e la dirigenza della Sezione, che rivestano carattere di particolare gravità che esorbitino dalla competenza del Titolare della Sezione;
b. le azioni ed i comportamenti dei Soci, ritenuti passibili di azione disciplinare, di cui al precedente art. 8.
2. Il Collegio dei Probiviri, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente. Per tutti i membri valgono gli stessi divieti che il precedente art. 27, n. 5 indica per i membri del Consiglio Direttivo di Sezione.
I membri che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Collegio dei Probiviri possono essere dichiarati decaduti dalla carica con provvedimento del Consiglio Direttivo di Sezione, su proposta del Presidente, e sono sostituiti con le norme di cui al successivo n. 7.
3. Il Presidente del Collegio ricevuti dal Titolare della struttura gli atti dell’inchiesta preliminare sulla vertenza da giudicare fissa la data e il luogo delle riunioni; queste, per esser valide, devono contare sulla presenza di tutti i membri.
Il procedimento deve concludersi e la decisione dev’essere assunta entro 60 giorni dalla data di ricezione degli atti dell’inchiesta preliminare, salvo accertati legittimi impedimenti.
Per le procedure da seguire, vigono le norme e gli obblighi di cui al precedente art. 17, n. 5.
4. Le decisioni ed i provvedimenti che possono essere adottati dal Collegio dei Probiviri di Sezione, sono indicati nel precedente art. 8, n. 6.
Gli stessi sono comunicati al Titolare della Struttura per l’eventuale successivo corso degli atti procedurali e per la notifica del provvedimento all’interessato.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri di Sezione in materia disciplinare possono essere impugnate sia dal Titolare della struttura periferica che dal Socio nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla comunicazione e dalla notifica del provvedimento stesso. Le decisioni del Collegio dei Probiviri di Sezione in materia di contenzioso sono definitive e il ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale è ammesso solo in caso di violazione o di falsa applicazione delle norme statutarie o regolamentari. In mancanza i provvedimenti diventano esecutivi.
L’impugnazione si propone con ricorso al Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale tramite il Titolare della Struttura.
5. Il Titolare della Struttura, ricevuto il ricorso, lo invia entro 30 giorni con le proprie deduzioni ed osservazioni alla Presidenza Nazionale per l’ulteriore corso del procedimento d’appello, dandone informazione al ricorrente. Unitamente al ricorso deve essere trasmesso, in copia, il fascicolo relativo al procedimento disciplinare svolto presso la Struttura Periferica, dall’inchiesta preliminare al deliberato del Collegio dei Probiviri di Sezione o del Delegato Regionale.
6. In armonia con il disposto del precedente art. 25 n. 1, lett. a), il Collegio dei Probiviri esplica le sue funzioni fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica; tuttavia, nel caso in cui presso di esso siano pendenti giudizi disciplinari, il Collegio stesso resta in carica fino al termine del procedimento.
7. Qualora il Collegio dei Probiviri di Sezione debba essere parzialmente rinnovato, per la sostituzione di membri comunque cessati dalla carica, si provvede con le norme di cui all’art. 27 comma 1 dello Statuto.
Nel caso in cui ciò non sia possibile per mancanza di Soci che, per tale carica, nelle ultime elezioni abbiano riportati voti, il Presidente della Sezione indice elezioni parziali per la reintegrazione del Collegio. Dette elezioni, ove non sussistano motivi di urgenza, possono essere rimandate alla prima successiva assemblea dei Soci. In ogni caso, la nuova composizione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata al Presidente Nazionale, per la relativa convalida, e al Delegato regionale.
8. Eventuali giudizi pendenti nelle circostanze di cui al paragrafo precedente dovranno essere ripresi in esame dal Collegio dei Probiviri nella sua nuova composizione, ai sensi del precedente art. 17, n. 4, secondo comma.
9. In caso di inadempienza dei prescritti doveri di cui ai punti precedenti da parte di un membro del Collegio dei Probiviri di Sezione, il Presidente Nazionale, quando viene a conoscenza del fatto, anche su segnalazione del Presidente di Sezione, e sussistono sufficienti elementi che ne giustifichino il procedimento, contesta all’interessato le presunte inadempienze fissandogli un termine per presentare le proprie argomentazioni. Il Presidente Nazionale, valutate le argomentazioni presentate, sentito il parere del Presidente di Sezione e del Delegato Regionale, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la decadenza dalla carica di membro del Collegio dei Probiviri di Sezione. Nelle more del procedimento, il Presidente Nazionale valuta se procedere alla sospensione precauzionale dalla predetta carica. Il membro del Collegio dei Probiviri di Sezione al quale viene inflitto il provvedimento di decadenza dalla carica non può essere rieletto negli Organi collegiali di Sezione per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di decadenza. Ove le inadempienze contestate costituiscano invece violazioni al Regolamento o allo Statuto, passibili di procedimento disciplinare, il Presidente Nazionale provvede in conformità al precedente art. 8 n. 10.
Art. 30 Commissario straordinario
1. La gestione commissariale di una Sezione deve essere intesa come un provvedimento eccezionale e transitorio che ha per scopo la riorganizzazione della Sezione stessa mediante il superamento delle difficoltà contingenti che hanno provocato detto provvedimento, al fine di poter indire al più presto le elezioni per la ricostituzione degli Organi collegiali.
2. Il Commissario straordinario è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, fra i Soci della Sezione stessa, salvo casi eccezionali in cui il Presidente Nazionale può disporre diversamente.
All’atto della nomina, la Presidenza Nazionale trasmette al Commissario Straordinario un attestato di nomina, da servire, unitamente alla tessera sociale, per i rapporti con le Autorità locali. Al termine del mandato, l’attestato deve essere restituito alla Presidenza Nazionale.
Il Commissario svolge la sua attività nei limiti delle istruzioni ricevute e delle attribuzioni conferitegli dal presente regolamento. Esse sono, in quanto applicabili, quelle sancite per il Presidente di Sezione dal precedente art. 26, n. 1.
3. Il Commissario straordinario, all’atto della sua nomina, si fa riconoscere dai Soci iscritti alla Sezione nel modo che ritiene più opportuno. Egli può scegliere fra i Soci persone che volontariamente lo coadiuvino nella sua opera di riordinamento e di rilancio della Sezione, ivi compresi gli ex membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
4. Durante il regime commissariale le Assemblee dei Soci sono indette dal Commissario straordinario stesso o a richiesta di un decimo dei Soci ordinari e assimilati maggiorenni iscritti alla Sezione, per dibattere problemi, reperire fondi o studiare soluzioni idonee a riportare la struttura periferica ad una vita normale ed operosa in seno all’Associazione, tenendone opportunamente informato il Delegato regionale.
Il Commissario straordinario rende conto della gestione direttamente al Presidente Nazionale, sottoponendo alla Sua approvazione i bilanci consuntivo e preventivo, dandone conoscenza al Delegato regionale.
5. Quando ritiene che siano state superate le cause che consigliarono il passaggio della Sezione al regime commissariale, il Commissario straordinario propone alla Presidenza Nazionale la convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei nuovi Organi collegiali, con le modalità, per quanto applicabili, di cui al precedente art. 24, nn. 1 e seguenti. Ove il numero dei Soci ordinari e assimilati sia inferiore a 50, il Commissario straordinario può proporre al Presidente Nazionale la trasformazione della Sezione in Delegazione.
6. Qualora rilevi l’impossibilità di superare le difficoltà per le quali venne sciolto il Consiglio Direttivo di Sezione e non vi siano le condizioni obiettive che assicurino il rilancio della Sezione, il Commissario straordinario propone al Presidente Nazionale lo scioglimento della struttura periferica, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.
7. Ove il Commissario straordinario, in casi eccezionali, sia Socio di altra struttura periferica o risieda in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Sezione commissariata, ha diritto al rimborso delle spese, con le modalità e nella misura indicate al precedente art.11, n. 3, a totale carico della Sezione presso la quale esplica la propria funzione.
Art. 31 Presidente della Delegazione
1. Le Delegazioni della Lega Navale devono essere intese come strutture temporanee di formazione, in seno alle quali il gruppo promotore deve organizzare una intensa e penetrante attività di propaganda nella società locale, e in particolare fra i giovani, per diffondere i principi informatori del Sodalizio, conseguirne le finalità e raggiungere le condizioni per trasformarsi in Sezione.
2. Il Presidente della Delegazione è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. Ad esso viene rilasciato un attestato di nomina da servire, unitamente alla tessera sociale, per i rapporti con le Autorità locali. Al termine del mandato o in caso di decadenza dalla carica, l’attestato dev’essere restituito alla Presidenza Nazionale. Il Presidente della Delegazione svolge la sua attività nei limiti delle istruzioni ricevute e delle attribuzioni conferitegli dal presente regolamento. Esse sono, in quanto applicabili, quelle sancite per il Presidente di Sezione dal precedente art. 26, n. 1.
3. Il Presidente della Delegazione può scegliere fra i Soci persone che volontariamente lo coadiuvino nel suo compito e convocare i Soci per discutere questioni che ritiene utile risolvere collegialmente.
Ai sensi del successivo art. 33, n. 2, il Presidente della Delegazione, alla chiusura dell’esercizio finanziario successivo all’anno di istituzione e negli anni seguenti, deve convocare l’Assemblea dei Soci per svolgere la propria relazione sull’attività svolta e sulle prospettive di sviluppo, nonché per esporre i dati del bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso e presentare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Al termine del dibattito egli sottopone la relazione e i bilanci all’approvazione dell’Assemblea e in caso di voto favorevole a maggioranza, rimane confermato nella carica per un altro anno.
Ove l’Assemblea non approvi la relazione del Presidente e i bilanci, egli dovrà, seduta stante, richiedere mediante votazione a scrutinio segreto, cui partecipano solo i Soci ordinari e assimilati presenti aventi diritto di voto (art. 24, n. 7) la designazione di altro Socio da proporre al Presidente Nazionale per la nomina a Presidente, in sua sostituzione.
Qualora il Presidente, per altro motivo, non voglia proseguire nell’espletamento del mandato, dovrà similmente procedere a richiedere la designazione di altro Socio, nell’ambito di una Assemblea da tenersi entro trenta giorni dalla decisione. Nel caso in cui il Presidente non voglia o non possa adempiere alle incombenze di cui sopra nei tempi prescritti, l’iniziativa verrà assunta dal Delegato Regionale; questi potrà, in ogni caso, proporre per l’incarico, autonomamente, la designazione di persona di sua fiducia.
L’Assemblea di cui al precedente secondo comma può essere altresì convocata per disposizione del Presidente Nazionale o a richiesta di un decimo dei Soci ordinari e assimilati iscritti alla Delegazione.
Copia del verbale dell’Assemblea deve essere trasmesso, per i provvedimenti conseguenti, alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Delegato regionale.
4. Allorché la Delegazione ha superato il numero di 50 Soci ordinari e assimilati iscritti, il Presidente richiede al Presidente Nazionale di convocare l’Assemblea dei Soci per la trasformazione in Sezione, come previsto dal precedente art. 23, n. 3.
Art. 32 Delegati scolastici L.N.I.
1. I Delegati scolastici L.N.I. sono nominati, fra il personale docente di una scuola o istituto di istruzione, dal Presidente Nazionale, su segnalazione dei Capi d’istituto o dei Presidenti delle strutture periferiche o a richiesta degli stessi.
Essi hanno il compito di svolgere nella propria scuola azione promozionale intesa a diffondere fra i giovani studenti l’amore per il mare, la conoscenza dei problemi marittimi, la protezione dell’ambiente marino, incentivando altresì l’interesse per gli sport ed il diporto nautico quale forma di sana utilizzazione del tempo libero.
2. La loro azione promozionale, da svolgere in collaborazione con la Presidenza Nazionale, con il Delegato regionale e con i Dirigenti delle strutture periferiche, si estrinseca in varie iniziative, fra le quali:
a. partecipazione degli studenti a corsi di avviamento agli sport nautici o di perfezionamento svolti dalle strutture periferiche, ad uscite in mare con imbarcazioni sociali, a visite alle sedi nautiche periferiche della L.N.I., visite ad infrastrutture portuali, cantieri navali e ad unità navali;
b. organizzazione di conferenze, seminari, concorsi di carattere culturale a premi su temi di carattere marinaro, proiezioni di documentari, distribuzione gratuita di materiale di propaganda;
c. incentivazione della partecipazione, con le modalità diramate annualmente dalla Presidenza Nazionale con apposita circolare, degli studenti ai corsi estivi di vela, canottaggio e canoa presso i Centri Nautici della Lega Navale Italiana – denominati “Vacanze Sport” – di cui al successivo art. 34, n. 5;
d. sensibilizzazione degli studenti verso la protezione dell’ambiente marino ed acque interne, richiedendo eventualmente alla struttura
periferica i supporti didattici, filmati, conferenzieri. Promuovere ed in ogni caso partecipare ad azioni di pulizia di tratti di spiaggia, di rive di corsi d’acqua e di monitoraggio di fonti inquinanti, in accordo con gli Enti locali, le strutture periferiche, le associazioni ecologiche e gli Uffici circoscrizionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e. partecipazione degli studenti meritevoli degli Istituti Nautici al concorso bandito annualmente dalla Presidenza Nazionale, in accordo con le Società di Navigazione, per imbarchi premio d’istruzione, completamente gratuiti, in qualità di “allievi in soprannumero”;
f. iscrizione alla Lega Navale Italiana degli studenti come “Soci giovani”, per il tramite della struttura periferica più vicina e previa acquisizione, per i minori, del consenso scritto di chi esercita la patria potestà;
g. illustrazione dei compiti in pace ed in guerra delle Forze Navali e della necessità che l’Italia abbia una efficiente Marina Militare. In accordo con i Capi d’istituto e con le strutture periferiche, i Delegati scolastici potranno organizzare incontri fra le scolaresche ed oratori della L.N.I. o del Ministero della Difesa con proiezioni di filmati, visite ad Istituzioni militari della Marina, a navi militari con eventuali uscite in mare, ad arsenali e musei navali.
3. I Delegati scolastici ricevono dalla Presidenza Nazionale una speciale tessera attestante la predetta qualifica e possono iscriversi, a tutti gli effetti, come Soci ordinari della struttura periferica della sede con le modalità indicate nel precedente art. 5, venendo dispensati dal pagamento della quota associativa fermo restando il pagamento delle quote di cui all’art. 6, n. 4.
4. Il Presidente Nazionale può revocare la nomina del Delegato Scolastico che non assolva con la dovuta diligenza l’incarico affidatogli o svolga attività in contrasto con le finalità della Lega Navale.
Art. 33 Amministrazione delle strutture periferiche
1. Le strutture periferiche, per la gestione autonoma del loro patrimonio e delle proprie disponibilità finanziarie, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, e per
l’adempimento degli obblighi da esse assunti nei confronti di terzi, ivi incluso eventuale personale dipendente, sono soggette a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia assicurativa e tributaria.
I Presidenti di Sezione, come amministratori delle strutture periferiche, sono soggetti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, cui devono sottoporre i propri libri contabili, per l’accertamento della regolarità delle scritture e per le verifiche periodiche di cassa.
2. I Presidenti di Sezione e Delegazione, assumono la responsabilità di gestori di cose altrui e sono, perciò, obbligati a rendere annualmente il conto della propria gestione all’Assemblea dei Soci, mediante la presentazione dei bilanci consuntivo, finanziario e patrimoniale, chiusi al 31 dicembre di ciascun anno.
Essi sono altresì tenuti a presentare all’Assemblea dei Soci della struttura periferica il bilancio preventivo per l’anno successivo, con una relazione illustrativa dei programmi e delle realizzazioni che intendono perseguire con i fondi a disposizione. Non è ammesso che il bilancio preventivo chiuda in passivo, quindi tutte le spese debbono essere coperte dalle entrate.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno, un prospetto dei dati contabili relativi alla chiusura dell’esercizio, firmato dal Dirigente della struttura periferica (e dai Revisori dei Conti, per le Sezioni), deve essere inviato alla Presidenza Nazionale per la vigilanza sull’impiego dei fondi disponibili ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali del Sodalizio e per l’invio dei dati riassuntivi alla Corte dei Conti. Del pari entro il 30 settembre deve essere inviato alla Presidenza Nazionale copia del bilancio di previsione per l’anno successivo.
Detti bilanci debbono essere compilati secondo gli schemi riportati in allegato al presente Regolamento (Allegato B).
4. I Dirigenti hanno l’obbligo di destinare i fondi sociali esclusivamente all’assolvimento degli scopi istituzionali e a far fronte alle spese funzionali della struttura periferica, secondo l’ordine di priorità stabilito dalla Presidenza Nazionale, e devono contenere le spese entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
5. L’esigenza di effettuare spese in eccedenza ai limiti suddetti deve esser preventivamente prospettata alla Presidenza Nazionale, illustrandone i motivi ed il piano di finanziamento pluriennale approvato dall’Assemblea dei Soci, con il quale si intende fronteggiare dette spese.
Ove sia ritenuto opportuno finanziare, in parte o in tutto, un piano pluriennale di potenziamento si potrà ricorrere al finanziamento da parte dei Soci della Sezione.Detti finanziamenti saranno improduttivi di interessi: le somme saranno restituite non appena cesserà lo stato di necessità che ne ha provocato la richiesta e
comunque entro cinque anni salvo proroga che potrà essere concessa dal Socio. I Soci e la Sezione possono concordare le modalità del rimborso che non può comunque andare oltre il suddetto termine di cinque anni. Detti finanziamenti non sono obbligatori per i Soci. La perdita della qualità di Socio, a qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la scadenza del termine previsto per la restituzione delle somme da parte della Sezione. La relativa delibera entra in vigore dopo l’approvazione della Presidenza Nazionale.
6. Qualora si verifichino eventi eccezionali ed imprevedibili (quali ad esempio: mareggiate e altri eventi naturali) che comportano gravissimi danni alle strutture della Sezione/Delegazione (quali ad esempio: pontili, dighe foranee, strutture a terra) tali da comportare gravissimi pericoli di danno alle persone e alle cose e che rendano impraticabili dette strutture sia per la Sezione/Delegazione che per i singoli Soci con impellente necessità ed urgenza tali da giustificare interventi immediati diretti sia all’eliminazione del pericolo sia ad evitare l’ulteriore danneggiamento dei manufatti, le strutture periferiche hanno facoltà di finanziare gli interventi mediante mutui con provvedimenti d’urgenza assunti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti..
7. Il fondo di gestione delle strutture periferiche è costituito da tutti i proventi di loro competenza.
Gli introiti sono costituiti normalmente dalle quote di associazione dei Soci ordinari e assimilati, dalle quote suppletive di frequenza, da eventuali elargizioni di Amministrazioni pubbliche locali o Enti pubblici, nonché da proventi ricavati per la copertura di servizi prestati, di attività o manifestazioni promosse a scopo di autofinanziamento e da eventuali sovvenzioni della Presidenza Nazionale.
8. Le Strutture Periferiche possono ricorrere a contribuzioni da parte di Soci, volte alla realizzazione o al potenziamento di infrastrutture sociali, elargite per spirito di liberalità, senza che venga a costituirsi, sotto alcuna forma, un debito della struttura periferica verso i Soci e quindi senza obbligo di restituzione, di interessi e di scomputi sotto forma di fruizione privilegiata di servizi sociali.
9. Presso le Sezioni, il Consigliere che riveste l’incarico di Tesoriere è preposto, quale Organo esecutivo, ai servizi amministrativi, contabili e di cassa della struttura periferica e risponde del suo operato al Presidente.
Egli è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili obbligatori: registro di cassa, inventario dei beni mobili e immobili, ed ogni altro previsto dalle norme tributarie e previdenziali.
10. I fondi liquidi, eccedenti le minute esigenze di cassa, debbono essere versati presso un Istituto bancario di diritto pubblico o presso un Ufficio postale in un conto intestato alla struttura periferica.
Non sono ammesse speculazioni di sorta con i fondi sociali.
11. In nessun caso le strutture periferiche possono utilizzare fondi che debbono essere versati alla Presidenza Nazionale, specialmente se si tratta di quote dovute per tesseramento. Contravvenire a tale norma, sancita dall’art. 34 comma 3 dello Statuto, da parte del Dirigente di una struttura periferica è motivo di deplorazione e, in caso di recidiva, di sospensione dalla carica fatta salva l’azione giudiziaria.
12. Le quote associative debbono essere trasmesse alla Presidenza Nazionale entro il più breve tempo, unitamente agli elenchi dei Soci, attenendosi alle modalità stabilite da apposita circolare annuale della Presidenza Nazionale.
A tal fine, i Dirigenti delle strutture periferiche devono programmare e svolgere con impegno una intensa campagna associativa, in modo da portare a compimento, con il maggior anticipo possibile, le operazioni di tesseramento.
13. Sovvenzioni della Presidenza Nazionale possono essere elargite alle strutture periferiche, purché, in regola con le norme sul tesseramento e sull’obbligo di trasmettere alla Presidenza Nazionale la relazione annuale sull’attività svolta (art. 26, n. 1, lett. g) ed i bilanci come prescritto al precedente paragrafo 3.
Dette sovvenzioni sono elargite per impianto di sede, per potenziamento delle infrastrutture, per manifestazioni culturali e di propaganda nelle Scuole, per finanziamento di corsi di avviamento alla vela e al canottaggio, per acquisto di imbarcazioni scuola, per calamità naturali o per altri motivi di carattere istituzionale che possono essere di volta in volta prospettati alla Presidenza Nazionale, con esclusione di qualsiasi manifestazione di carattere mondano.
Tali sovvenzioni non possono mai avere carattere continuativo, sono limitate alle disponibilità finanziarie della Presidenza Nazionale e devono essere richieste in tempo utile per essere incluse negli impegni di bilancio dell’esercizio successivo.
14. In caso di scioglimento di una struttura periferica, il Presidente o Commissario straordinario deve compilare i bilanci consuntivo, finanziario e patrimoniale, per la determinazione dell’attivo netto patrimoniale, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto. Non è ammessa alcuna suddivisione fra i Soci di eventuali fondi liquidi o proventi da alienazione dei beni patrimoniali della struttura stessa.
15. I Presidenti delle Sezioni, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Delegazioni e i Commissari straordinari hanno facoltà di assumere persone stipendiate per assolvere lavori di segreteria, di amministrazione, di guardiania, ecc. ma sono personalmente responsabili della scrupolosa osservanza delle norme di legge tributarie e dei contratti collettivi di lavoro di categoria vigenti, relativi al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale assunto.
Tutte le competenze, i contributi previdenziali e assistenziali e l’accantonamento del fondo per il trattamento di fine rapporto sono a carico della struttura periferica.
16. Ad eventuali Soci collaboratori volontari, che prestano la loro opera senza obblighi di lavoro subordinato, possono essere corrisposti compensi, o rimborsi spese, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di Sezione o dal Presidente di Delegazione o Commissario straordinario, con l’osservanza delle vigenti norme fiscali.
17. I Dirigenti uscenti delle Sezioni e Delegazioni sono tenuti a dare le consegne ai Dirigenti subentranti quando cessano dalla carica; essi devono, in particolare, presentare un prospetto dei dati contabili della gestione dell’anno in corso, chiuso alla data del passaggio di consegne, e fornire tutte le delucidazioni e i documenti relativi alla gestione amministrativa e contabile.
Di dette consegne dev’essere redatto un verbale da conservare nella raccolta della struttura periferica. Copia del verbale e del bilancio consuntivo deve essere inviato alla Presidenza Nazionale e al Delegato regionale.
Art. 34 Istituti dell’Associazione
- Patrimonio morale e retaggio storico dell’Associazione sono:
a. la denominazione “Lega Navale Italiana” (L.N.I.);
b. lo stemma e il guidone sociale (Allegato C);
c. il periodico “Lega Navale”, organo ufficiale dell’Associazione,fondato nel 1897. - La Presidenza Nazionale è la proprietaria del periodico “Lega Navale”,
organo ufficiale dell’Associazione, che ha per oggetto lo sviluppo di una propaganda marinara, informativa ed educativa, rivolta ai più larghi strati della gioventù, la divulgazione nell’opinione pubblica di tutta la tematica del mare e delle discipline nautiche e la promozione fra i Soci di una coscienza e una cultura genuinamente marinara.
Il periodico “Lega Navale” è pubblicato in formato elettronico scaricabile sul sito istituzionale.
3. La Presidenza Nazionale cura la tenuta del “Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana”, nel quale possono essere iscritte le navi e le imbarcazioni da diporto dei Soci, nonché i natanti abilitati alla navigazione oltre un miglio dalla costa.
I moduli per l’iscrizione nel Registro del Naviglio della Lega Navale sono forniti, su richiesta, dalla Presidenza Nazionale (Allegato D).
L’iscrizione è obbligatoria per le unità da diporto di proprietà della struttura periferica, siano esse assegnate dalla Presidenza Nazionale o acquistate dalla struttura periferica con o senza contributo della Presidenza Nazionale, e per le unità da diporto dei Soci, battenti bandiera di uno degli Stati dell’Unione Europea, che fruiscono o chiedono di fruire dell’assegnazione di un posto barca (ormeggio, ancoraggio, rimessaggio, ecc.) nella sede nautica o che intendono alzare il guidone sociale o partecipare a regate o competizioni sportive in nome della Lega Navale Italiana.
L’iscrizione al Registro del Naviglio ed il conseguente diritto di usufruire del posto barca non è consentito alle unità da diporto che siano utilizzate dai Soci per svolgere una propria attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica; l’uso dei posti barca non è, inoltre, consentito alle unità da diporto che siano utilizzate dai Soci per svolgere attività agonistica in nome di circolo nautico, associazione sportiva o istituto diverso dalla propria struttura periferica.
I Soci che richiedono l’iscrizione della propria imbarcazione nel Registro del Naviglio devono essere tesserati presso una Struttura periferica.
Per l’assegnazione dei posti barca, le strutture periferiche devono attenersi alle norme impartite dalla Presidenza Nazionale, ispirate ai seguenti fondamentali principi:
a. divieto di concessione a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i Soci di accedere al beneficio;
b. formazione di graduatorie per l’occupazione dei posti di ormeggio e per l’iscrizione nelle liste di attesa in base ai criteri di merito da stabilire nei regolamenti interni;
c. formale accettazione della normativa specifica, da parte del Socio assegnatario.
L’iscrizione al Registro del Naviglio è attestata da un certificato rilasciato dalla Presidenza Nazionale che da diritto al socio di essere accolto con la propria imbarcazione, in qualità di gradito ospite, presso qualunque struttura periferica che disponga di una base nautica, a titolo di doverosa solidarietà associativa.
In caso di passaggio di proprietà o di disarmo della unità da diporto iscritta, il Socio proprietario, o la struttura periferica, deve darne comunicazione alla Presidenza Nazionale, restituendo il certificato di iscrizione, per l’annullamento o la voltura.
I guidoni da alzare a riva ed il guidoncino autoadesivo da applicare sul mascone a sinistra o sullo specchio di poppa, sono forniti a pagamento dalla Presidenza Nazionale.
L’uso del guidone sociale è altamente raccomandato ai Soci; inalberare il guidone della Lega Navale, infatti, è un efficace atto di propaganda per il Sodalizio, che impegna i Soci alla più leale e scrupolosa osservanza delle norme che regolano l’attività nautica in mare e nei porti e li stimola alla pratica attuazione di ogni forma di cameratismo e di solidarietà nei confronti di chiunque va per mare, con la coscienza di rappresentare una Associazione di antiche e prestigiose tradizioni marinare.
È abusivo l’uso del guidone della Lega Navale Italiana da parte di chi non è in possesso della tessera sociale e del certificato di iscrizione al Registro del Naviglio, validi per l’anno in corso.
4. La Presidenza Nazionale istituisce e cura la tenuta dell’albo degli “Esperti velisti della Lega Navale Italiana”.
Il titolo di “Esperto Velista” viene assegnato dal Presidente Nazionale al Socio che abbia compiuto il venticinquesimo anno d’età, che sia tesserato LNI da almeno due anni e sia in possesso dell’abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto a vela senza alcun limite da almeno cinque anni e che dimostri di possedere maturata esperienza in materia di navigazione a vela, verificata ai sensi dello specifico protocollo formativo stilato dalla Presidenza Nazionale.
L’Esperto Velista della LNI è in grado di gestire i corsi di vela della LNI di qualsiasi livello e di insegnare vela di base ai frequentatori dei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche.
Per conseguire la qualifica di Esperto Velista della LNI è necessario superare un apposito corso organizzato a livello nazionale, per accedere al quale è necessario essere presentati dal Presidente della Struttura Periferica di appartenenza, con allegato attestato che riporti il curriculum vitae velico del candidato e le sue capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni a vela di vario tipo (Allegato E).
La sussistenza dei requisiti viene sottoposta a verifica quinquennale, a domanda dell’interessato, pena la decadenza del titolo, mediante presentazione al Delegato Regionale della documentazione dell’attività teorico-pratica svolta nel periodo (partecipazione ad attività velica della struttura, partecipazione a commissioni di esame, partecipazione e/o svolgimento di corsi teorico-pratici, ecc.), documentata nel libretto di certificazione dell’Esperto .
I Soci nominati Esperti Velisti sono abilitati a far parte, presso le Capitanerie di Porto e presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, di Commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto ed a svolgere compiti di istruttore nei corsi di vela presso i Centri Nautici e le Strutture Periferiche della Lega Navale a titolo gratuito.
L’Istruttore di Vela Costiera è in grado di gestire i corsi di vela costiera della LNI (corsi di Deriva e di navigazione a vela entro le 12 miglia).
Il titolo di Istruttore di Vela Costiera della LNI viene rilasciato ai Soci di età superiore a 20 anni in possesso di notevole esperienza di navigazione a vela costiera, dopo il superamento di un esame teorico-pratico inteso ad accertare la capacità di insegnamento teorico e pratico della vela nei corsi di iniziazione e di perfezionamento su derive e su imbarcazioni per la navigazione costiera. La valutazione dell’idoneità è effettuata da una apposita commissione, nominata e presieduta dal Delegato regionale, al termine dello specifico esame.
Il titolo di “Aiuto Esperto Velista – abilitato istruttore basico” viene assegnato dal Presidente della Struttura Periferica interessata, a Soci di età superiore ai sedici anni in possesso di comprovata esperienza velico-marinaresca, a seguito di verifica delle attitudini del candidato condotta e verbalizzata da una Commissione nominata dallo stesso Presidente, che la presiede, e della quale deve far parte almeno un Esperto Velista.
L’Aiuto Esperto Velista espleta la propria attività presso i Centri Nautici e presso le Sezioni/Delegazioni dell’Associazione che svolgono corsi di avviamento alla vela per i giovani sotto la supervisione di un Esperto Velista.
5. I CENTRI NAUTICI della Lega Navale, di cui all’articolo 21 lettera c) dello Statuto ed al precedente art. 2, n. 3, lett. d), presso i quali vengono svolti corsi di avviamento agli sport nautici, hanno lo scopo di dare ai giovani in età scolare una iniziale formazione marinara e una sana ricreazione, con modica spesa.
Le norme per l’istituzione, l’organizzazione e la gestione dei Centri Nautici sono contenute nel “Regolamento dei Centri Nautici della L.N.I.”.
6. I CENTRI CULTURALI della Lega Navale, di cui all’ articolo 21 lettera d) dello Statuto ed al precedente art. 2, n. 3 lett. h), , hanno lo scopo di svolgere attività culturali prevalentemente in campo ecologico-ambientale, rivolte essenzialmente ai giovani.
Le norme per l’istituzione, l’organizzazione e la gestione dei Centri Culturali sono contenute nel “Regolamento dei Centri Culturali della L.N.I.”.
Il Centro Studi Tradizioni Nautiche, con sede a Napoli, è Centro culturale di interesse nazionale.
7. Qualora ritenuto opportuno ai fini della promozione degli scopi e delle attività istituzionali dell’Associazione, la Presidenza Nazionale può autorizzare la costituzione di GRUPPI DI PROMOZIONE della Lega Navale Italiana in isole, comuni o località di particolare interesse ove non già presente altra Struttura Periferica. I Gruppi di Promozione della Lega Navale Italiana vengono posti alle dipendenze di una Sezione viciniore.
NOTA DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
La presente versione del Regolamento tiene conto delle modifiche già approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale con Delibera n. 1 del 16 Luglio 2013 e con Delibera n. 5 del 25 Marzo 2014 e di quelle apportate con circolare n. 270 del 27 Luglio 2015 e di quelle conseguenti la circolare n.272 del 30 novembre 2015.